La vicenda
Un condominio ottiene un decreto ingiuntivo contro un condomino, per il pagamento di una quota di contribuzione pari ad un terzo delle spese dei lavori di rifacimento e di impermeabilizzazione del lastrico solare dell’edificio condominiale, poste a carico dell’ingiunto - con tre distinte deliberazioni assembleari – sul presupposto del suo uso esclusivo del manufatto e, dunque, in applicazione della regola prevista dall’art. 1126 c.c.
L’ingiunto propone opposizione, deducendo – tra gli altri motivi – la necessità di ripartire le spese secondo le quote millesimali, ai sensi dell’art. 1123 c.c., in quanto egli, pur essendo proprietario del lastrico, non ne avrebbe in via esclusiva l’uso, concesso invece indistintamente anche a tutti gli altri condòmini.
Il Tribunale rigetta l’opposizione, ritenendo legittima la ripartizione delle spese operata in conformità al criterio di cui all’art. 1126 c.c., con statuizione confermata in grado di appello.
La Corte territoriale, per quanto qui rileva, evidenzia che, in mancanza di impugnazione tempestiva della decisione assembleare di addossare al condomino proprietario del lastrico solare la quota di un terzo delle spese di rifacimento del manufatto, la deduzione della nullità o annullabilità della delibera, per violazione dei criteri legali di riparto, deve ritenersi preclusa nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, il cui oggetto non potrebbe estendersi all’esame delle questioni relative alla invalidità della deliberazione di approvazione della spesa intimata.
Il condomino ricorre in cassazione e la seconda sezione della Corte di legittimità, rilevato un contrasto di giurisprudenza sul punto, ritiene opportuna la decisione del ricorso da parte delle Sezioni Unite, anche in considerazione della particolare importanza delle questioni di massima implicate, involgenti tre profili, logicamente connessi.
In primo luogo, è necessario stabilire se nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso ...