Il fatto di causa e il giudizio di merito.
Due condòmini chiedono al Tribunale di Catanzaro la condanna del Condominio e della proprietaria del terrazzo esclusivo soprastante la loro unità immobiliare ad eseguire lavori di manutenzione al fine di eliminare le infiltrazioni manifestatesi nel proprio appartamento con la condanna altresì al risarcimento dei danni.
Sostengono infatti che la causa delle infiltrazioni, propagatesi anche al piano ulteriormente sottostante adibito a studio legale, sia da imputarsi alla proprietaria esclusiva del terrazzo ed al Condominio in solido fra loro.
Il Tribunale accoglie parzialmente la domanda e condanna il solo condominio, disponendo che la ripartizione della spesa sia operata secondo il criterio di cui all'art.1126 cod.civ., un terzo alla proprietaria del terrazzo e i due terzi ai sottostanti condòmini esonerandone però gli attori.
Dichiara cessata la materia del contendere quanto alla riparazione del lastrico, essendo stati nel frattempo eseguiti i necessari interventi.
La Corte di Appello territoriale riforma la sentenza, condannando questa volta, in solido con il Condominio, anche la proprietaria del terrazzo, accogliendo il gravame circa la condanna del solo condominio alla luce della Sentenza n.9449/2016 delle Sezioni Unite.
La condòmina proprietaria del terrazzo esclusivo propone ricorso per cassazione con cinque motivi, variamente dolendosi della indebita enunciazione della propria corresponsabilità in solido con il Condominio in violazione degli artt.1126 cod.civ. e 2055 cod.civ.
La pronuncia della Corte di Cassazione.
L'ordinanza in commento rigetta il ricorso, esaminando congiuntamente i cinque motivi per la loro connessione, che ritiene infondati.
La Corte ribadisce innanzitutto il principio espresso dalle Sezioni Unite nella Sentenza n.9449/2016 che, va ricordato, così statuisce: “In tema di condominio negli edifici, allorquando l'uso del lastrico solare non sia comune a tutti i ...