Contratto a termine: d.lgs. 81/2015 e normative Covid-19
Nel contratto di lavoro a tempo determinato le parti appongono un termine finale alla durata del rapporto di lavoro subordinato, sottoponendolo ad una scadenza prefissata. La disciplina generale prevista dagli art. 19, comma 1 e 21 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 consente il rinnovo del contratto a termine o la sua proroga oltre i 12 mesi di durata, solo in presenza di:
- esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
In riferimento allo stato di crisi derivante dall’emergenza epidemiologica Covid-19, il legislatore con l’art. 93, comma 1, del d.l. 34/2020, convertito, con modificazioni, in l. 77/2021 introduce la possibilità per i datori di lavoro della proroga/rinnovo dei contratti a termini e senza indicazione delle causali (sopra menzionato), per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta indipendentemente che si tratti di proroga o rinnovo, fatta salva la durata massima complessiva di 24 mesi dei rapporti a termine tra le parti. Le suddette indicazioni avevano valenza anche nell’ipotesi dell’eventuale rinnovo o proroga dei contratti di lavoro in somministrazione a termine. L’art. 93 della l. 77/2020 è stato ulteriormente modificato con l’art. 17 del d.l. 22 marzo 2021 n. 41, il quale, differendo il termine al 31 dicembre 2021, prevede una disciplina derogatoria del termine finale del contratto.
Durata massima e requisiti di legittimità
Il contratto a termine deve essere stipulato per iscritto, con espressa indicazione del termine: in caso di omessa indicazione, ove prevista, della causale nell’atto scritto, il contratto a termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato. L’art. 17 d.l. ...