Dati del processo
Nella vicenda in oggetto, a seguito intervento di recupero edilizio eseguito da un contribuente tra il 2005 e il 2006, dal controllo formale di Unico 2015 per l’anno 2014 effettuato dall’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l’Ufficio inoltrava al contribuente nel novembre del 2017 richiesta di documenti che però non veniva ottemperata. Di qui l’iscrizione a ruolo della detrazione contestata.
Nel ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale, il contribuente ha sottolineato che i lavori erano stati eseguiti tra il 2005 e il 2006 e che l’Agenzia delle Entrate aveva chiesto l’integrazione dei documenti a novembre 2017. A detta del contribuente, quindi, al momento della richiesta documentale, il termine per la verifica e l’accertamento era ormai decaduto per espressa dizione normativa.
Viene citata a difesa la sentenza della Corte di Cassazione 24 aprile 2018, n. 9993.
La decisione
Il giudice adito ha dovuto così decidere se, in presenza di costi che danno diritto a una deduzione frazionata in più anni, il diritto di accertamento da parte del Fisco decadesse dall’anno in cui sono state sostenute le spese o da quello in cui le stesse sono state indicate nella dichiarazione dei redditi.
Apparentemente, ha spiegato la Commissione provinciale, si potrebbe pensare che, in base al criterio dell’autonomia dei periodi di imposta (art. 7 TUIR), il calcolo del termine debba decorrere dall’anno in cui le spese sono dichiarate.
In realtà, prosegue il giudice di prime cure, il principio dell’autonomia dei periodi di imposta non opera in relazione a situazioni geneticamente unitarie e, tuttavia, comunque destinate a ripercuotersi su annualità successive. Come accade per i bonus edilizi, che sono costituiti da un’unica detrazione, anche se ...