Il caso affrontato dalla Corte di Cassazione n. 8756/2021 alla luce della disciplina relativa al pagamento della Tosap.
Nella vicenda in esame, il Comune di Livorno emetteva un avviso di accertamento TOSAP per l’annualità 2009, con il quale era stato richiesto il pagamento dell'imposta in relazione alle grate di aerazione realizzate sui marciapiedi posti intorno al fabbricato di proprietà di una Banca.
Quest’ultima ricorreva dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Livorno, facendo valere l’illegittimità dell’avviso, in quanto riteneva che lo scannafosso perimetrale e le relative griglie di aerazione rientravano nel progetto edificatorio dell'immobile in questione, oggetto di concessione edilizia, rilevando che tali strutture erano state realizzate contestualmente all'edificazione dell'immobile medesimo sulla proprietà privata della ricorrente.
Il ricorso veniva accolto con annullamento dell’avviso di accertamento e avverso la sentenza n. 2981/2014 della CTP di Livorno, il Comune proponeva appello presso la CTR della Toscana, che ribaltava la sentenza di primo grado, ritenendo legittima la richiesta di pagamento del canone Tosap nella fattispecie concreta.
La Banca ha, dunque, presentato ricorso in Cassazione, deducendo le seguenti motivazioni: (i) con il primo ed il secondo motivo ha denunciato, ex art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., la violazione di norme di diritto (artt. 115 c.p.c., 2697 c.c., 23, 54 e 32 D.Lgs. n. 546/1992), lamentando che la CTR aveva erroneamente posto a fondamento della decisione, in forza del principio di non contestazione, la circostanza che le griglie di aerazione poste al vertice dello scannafosso perimetrale all'immobile di proprietà della Banca insistevano su suolo pubblico, benché ciò fosse stato contestato dalla ricorrente sin dal primo grado di giudizio; (ii) con il terzo motivo di ricorso ha denunciato l’ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, lamentando ...