Una recente ordinanza della Suprema Corte (Cass. civ., sez. II 20 aprile 2021 n. 10372 rel. Scarpa) ripercorre, con ampie argomentazioni, il tema della revisione delle tabelle millesimali in condominio, soffermandosi sia sui presupposti che possono darvi luogo (confermando, a tal proposito, un orientamento ormai più che consolidato) sia sulla natura e gli esiti del giudizio, con riguardo al tema della soccombenza e della liquidazione delle spese di lite.
La pronuncia applica, ratione temporis, la disciplina di cui all’art. 69 disp. att. c.c. nella formulazione antecedente alla novella del 2012 e, tuttavia, le considerazioni svolte mantengono assoluto interesse ed attualità anche alla luce della normativa attualmente in vigore.
La pronuncia di legittimità respinge il ricorso avverso la decisone della Corte d’appello di Genova con cui la corte territoriale ligure aveva confermato la sentenza di primo grado che disponeva la revisione delle tabelle millesimali, sull’assunto che “le tabelle esistenti, redatte nel 1960, si discostassero in misura rilevante dai valori proporzionali delle singole unità immobiliari, non considerando come parte abitativa l'interno numero 1 e come autonoma porzione l'appartamento attico numero 4”.
Con riguardo ai presupposti che danno luogo alla revisione, la Cassazione richiama il proprio costante orientamento che subordina tale iniziativa alla sussistenza di un errore genetico o di un'alterazione sopravvenuta del rapporto originario tra i valori delle singole unità immobiliari imputabile alle mutate condizioni dell’edificio (Cass. Sez. 2, 13/09/1991, n. 9579; Cass. Sez. U., 09/07/1997, n. 6222; Cass. Sez. 2, 22/11/2000, n. 15094; Cass. Sez. 2, 26/03/2010, n. 7300).
Si sottolinea, allora, come tale manifesta divergenza possa sussistere senza essere necessariamente correlata a modificazioni materiali dell’edificio, potendosi anche avere la creazione di un nuovo piano con mantenimento degli originari valori proporzionali.
La valutazione circa l'effettiva sussistenza della ...