Il fatto di causa e il giudizio di merito.
In un condominio di Roma una società proprietaria di appartamento ad uso ufficio al piano terreno dell’edificio, con annesso terrazzo esclusivo adibito a parcheggio, intende eseguire a proprie spese opere di livellamento del marciapiede condominiale al livello dell’adiacente marciapiede stradale per consentire l’accesso delle vetture dei clienti nella proprietà, eliminando anche la barriera di piante posta a confine fra il marciapiede e la detta area pedonale condominiale.
A tal fine la società vanta di aver ottenuto il permesso amministrativo di aprire un passo carrabile e chiede il consenso dell’assemblea.
L’assemblea tuttavia nega il proprio consenso, ritenendo che tale opera costituisca una innovazione vietata ai sensi dell’art.1102 cod.civ.
La società condòmina impugna il deliberato negatorio lamentando che il diniego abbia violato le disposizioni degli artt.1102 e 1120 cod.civ., e sostenendo che l’apertura del passo carrabile costituisca in realtà una modificazione volta a migliorare l’utilizzo del bene comune e non una innovazione. Respinge quindi l’invito del Condominio a ripristinare la destinazione d’uso precedente del marciapiede.
Il Tribunale di Roma respinge la domanda della società, ritenendo che tali lavori costituiscano una innovazione rispetto alla destinazione della cosa comune e al diritto di pari utilizzo di ciascun condòmino.
Anche la Corte di Appello di Roma respinge il gravame della società soccombente.
Questa propone allora ricorso per Cassazione, lamentando in sostanza l’erroneità della sentenza della Corte territoriale per aver ritenuto che il lavori in questione siano suscettibili di mutare la destinazione del marciapiede comune, che – stabilisce la sentenza di seconde cure - “per sua natura ha come funzione tipica quella di consentire il sicuro transito pedonale dei condòmini”.
Sostiene la ricorrente che in realtà le opere ...