Il caso
La delibera con la quale il condominio aveva approvato, con la maggioranza di un terzo dei partecipanti al condominio, un intervento di efficientamento dell'impianto termico veniva impugnata da alcuni condomini i quali lamentavano la violazione del procedimento di convocazione dell'assemblea, la carenza del quorum deliberativo necessario ed per errori contabili nel preventivo di spesa approvato.
Il Tribunale di Milano, con la sentenza 16 aprile 2021 n. 3178 – estensore dott.ssa Folci – rigettava l'impugnazione ritenendo che l'avviso di convocazione dell'assemblea, contenente la specifica indicazione dell'oggetto della delibera, aveva consentito ai condòmini di essere sufficientemente informati circa gli argomenti all'ordine del giorno; che la delibera era stata legittimamente assunta con la maggioranza ridotta prevista dall'art. 26 comma 2 legge 10/1991 in presenza di una perizia integrante valida diagnosi energetica, anche se l'intervento preveda la sostituzione dei singoli moduli termici interni agli appartamenti laddove sia “provato che la sostituzione degli stessi consentirebbe, quale ipotesi più logica, l'efficientamento del sistema di riscaldamento condominiale con conseguente riduzione delle spese da ripartire pro quota”; che il preventivo era corretto in quanto le competenze contabilizzate in più erano giustificate dall'addebito non solo delle rate ordinarie ma anche della prima rata anticipata e calcolata in base alle rate dell'anno precedente e del saldo di quest'ultimo.
La sentenza in commento offre lo spunto per una ricostruzione comparativa delle norme che oggi disciplinano la possibilità di deliberare interventi di efficientamento energetico in condominio.
L'evoluzione della normativa speciale per deliberare gli interventi di efficientamento energetico
Una maggioranza speciale per favorire gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento dei consumi energetici è stata introdotta dall'art. 26 comma 2 della legge 9 gennaio 1991 n. 10 che nella sua formulazione originaria prevedeva: “per ...