Il caso ed i motivi del ricorso
Nella fattispecie esaminata dalla Corte di Cassazione, priva di significative note di fatto essendosi espressa principalmente in punto di procedibilità, la Corte di Appello di Milano aveva confermato la sentenza di condanna, resa all’esito del giudizio abbreviato, emessa dal Tribunale di Milano, avverso un amministratore di condominio per il delitto di appropriazione indebita.
Da quello che emerge dai pochi riferimenti espressi dalla Corte di Cassazione, l’imputato, secondo una fenomenologia criminale ormai ricorrente, amministratore di più condominii, aveva volutamente confuso i diversi fondi condominiali per appropriarsi delle relative somme provenienti dai diversi incarichi che aveva ottenuto.
Nel relativo giudizio di merito, i diversi condominii si erano anche costituiti parte civile, vedendosi riconosciuti, quale risarcimento del danno, il pagamento di una provvisionale a cui era subordinato il riconoscimento per l’imputato della sospensione condizionale della pena, meccanismo sanzionatorio che sovente garantisce una maggiore effettività delle statuizioni civile comminate dal giudice di prime cure.
Tra le diverse censure espresse dal ricorrente, due interessano maggiormente questa sede.
In primo luogo, l’imputato lamentava la tardività delle querele avanzate dai diversi condominii, rilevando come già nel mese di settembre del 2014 uno dei nuovi amministratori succeduti alla sua carica, gli aveva inviato una lettera di contestazione per alcuni mancati pagamenti.
Secondo la prospettazione difensiva, allora, la querela avanzata nel mese di dicembre 2014, oltre gli ordinari termini di legge, doveva considerarsi tardiva, in quanto fin da quella lettera di contestazione emergeva la consapevolezza della notizia di reato, elemento costitutivo del diritto di querela.
Con la seconda censura, invece, il ricorrente contestava proprio la legittimazione processuale delle persone offese.
Ed invero, la querela avanzata da uno dei condominii costituitosi poi parte civile, era ...