Il fatto di causa e il giudizio di merito.
Un condòmino impugnava avanti il Giudice di Pace la delibera dell'assemblea condominiale che aveva suddiviso le spese di gestione della piscina secondo il criterio della proprietà comune.
Dichiaratosi incompetente il Giudice di Pace, la causa passava all'esame del Tribunale di Roma competente per valore, avanti il quale il giudizio veniva riassunto.
Riteneva l'impugnante l'illegittimità della delibera che aveva respinto la sua richiesta all’assemblea di cambiare il criterio di ripartizione delle spese di gestione “non più in base ai millesimi di proprietà ma in base all'uso fattone”.
L’attore argomentava la domanda sostenendo che la piscina, pur essendo annoverata dal Regolamento fra i beni comuni a tutti, sarebbe un bene suscettibile di autonomo godimento.
Più specificamente, secondo il condòmino impugnante, la piscina non costituirebbe una parte essenziale per il godimento delle unità immobiliari esclusive in riferimento all'elencazione dell'art.1117 cod.civ. e non sussisterebbe, pertanto, la relazione di accessorietà con le unità immobiliari dei condòmini.
Ne conseguirebbe, secondo l'impugnante, che mentre le spese di conservazione graverebbero su ciascun condòmino in proporzione alla rispettiva quota di proprietà generale ex art. 1123 co.1 cod.civ., le spese di uso della piscina dovrebbero suddividersi secondo il criterio del comma 2 del medesimo articolo 1123 cod.civ.
Lamentava infatti l'attore che l'indiscriminata divisione delle spese secondo il criterio millesimale generale costituirebbe una evidente ed ingiusta attribuzione di oneri anche a quei condòmini che, come l'attore, non utilizzano la piscina.
Chiedeva quindi il condòmino che il Giudice dichiarasse invalida la delibera per violazione del criterio legale di ripartizione disponendo che il Condominio convenuto adottasse un diverso criterio di ripartizione delle spese di uso della piscina “che tenga in considerazione il c.d. uso ...