L’articolo 9 del Decreto Sostegni bis prevedeva, al primo comma, che fino al 30 giugno restavano sospesi tutti i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione, nonché l’invio di nuove cartelle e la possibilità per l’Agenzia di avviare procedure cautelari o esecutive di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti. Con le modifiche apportate dalla legge di conversione la data del 30 giugno viene spostata al 31 luglio 2021.
Il primo rilevante intervento riguarda pertanto la proroga (ulteriore) della sospensione dei versamenti in scadenza a partire dall’8 marzo 2020 (ovvero dal 21 febbraio per i contribuenti persone fisiche residenti nei Comuni indicati come “zone rosse” dal dpcm del 1° marzo 2020). L’art. 68 del decreto “Cura Italia”, nella sua prima versione, aveva infatti disposto che tutti i pagamenti dovuti dai contribuenti, compresi nel periodo tra l’8 marzo (ovvero 21 febbraio) e il 31 maggio 2020, fossero posticipati al mese successivo rispetto alla conclusione della sospensione, con pagamento in unica soluzione. Su questa norma sono intervenuti, da allora, una serie di ulteriori modifiche, vista la continua situazione di emergenza, che ne hanno, via via, posticipato ulteriormente il termine ultimo. Prima con il DL n. 34/2020, che ha prorogato la sospensione al 31 agosto; poi, con il DL n. 104/2020, che ha portato il termine al 15 ottobre; con il DL n. 129/2020, il termine è stato poi spostato al 31 dicembre; salvo poi una ulteriore moratoria al 31 gennaio 2021, con il DL n. 3/2021; con il DL n. 7/2021, la sospensione è stata posticipata al 28 febbraio. E infine, proprio con il decreto “Sostegni”, il periodo di moratoria era stato posticipato al 30 aprile 2021. Poi con l’intervento dell’art. 9 del Decreto ...