La Suprema Corte (Cass. civ., sez. II, ord. 17 giugno 2021 n. 17391 rel. Scarpa) ritorna, a breve distanza di tempo, sul tema della revisione delle tabelle millesimali: con ordinanza 10372/2021 aveva affrontato il tema dell’errore che dà luogo a revisione delle tabelle ai sensi dell’art. 69 comma I n. 1 disp.att. c.c., richiamando i propri orientamenti consolidati e cogliendo l’occasione per ribadire i parametri interpretativi in tema di revisione delle tabelle afflitte da vizio che trova la propria origine in una divergenza erronea fra valori effettivi e valori applicati dovuta a omissioni di dati o calcoli errati.
Con la pronuncia attuale il giudice di legittimità completa l’esegesi della disposizione di attuazione con riferimento alla previsione di cui al n. 2 della norma, ovvero quando l’alterazione del rapporto proporzionale fra le proprietà solitarie tragga origine da interventi dei singoli che mutano la consistenza o lo stato dei propri immobili.
Sia la pronuncia di aprile che quella oggi in commento hanno ad oggetto fattispecie che, ratione temporis, vedono l’applicazione dell’art. 69 disp.att. c.c. nella formulazione anteriore alla novella del 2012: tuttavia gli argomenti spesi dalla Suprema Corte paiono del tutto applicabili (e preziosi) anche nella lettura della norma attualmente in vigore, che sul punto specifico vede mutato unicamente il parametro relativo all’entità della alterazione, entità che il legislatore del 2012 ha ricondotto dal generico “notevolmente” - in vigore sino a quel momento - al più puntuale e oggettivo “per più di un quinto”. In tal modo l’apprezzamento della variazione che dà luogo a revisione delle tabelle è sottratto al mero sindacato del giudice e viene ancorato ad un dato oggettivo (seppur in materia che, in qualche misura, risente comunque, anche sotto il profilo tecnico, di una variabilità interpretativa).
La vicenda ...