Il CASO
Un condòmino chiede l’annullamento delle delibere dell’assemblea tenutasi il giorno 04 aprile 2006 per due motivi: il primo perché non sarebbe stato rispettato il termine di preavviso di “almeno cinque giorni”, previsto dall’art. 66 Disp. Att. c.c., che devono intercorrere tra la ricezione dell’avviso di convocazione, nel caso specifico avvenuta il 29/03, e la riunione di prima convocazione, fissata per il giorno 03/04, ed il secondo perché il verbale redatto non sarebbe stato veritiero in quanto mancante della indicazione dei nominativi degli intervenuti, dei sopraggiunti e del quorum raggiunto nelle deliberazioni.
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello di Bari rigettavano, rispettivamente, l’impugnazione della delibera e il gravame proposto dal condòmino, al quale non rimaneva che rivolgersi alla Suprema Corte.
Il Presidente, su proposta del Relatore (Rel. Dott. A. Scarpa) che riteneva il ricorso manifestamente infondato e quindi definibile nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c. in relazione all’art. 375 n.1) 1° comma c.p.c., fissava l’udienza in Camera di Consiglio che ne dichiarava l’inammissibilità.
DIRITTO
L’ordinanza della Suprema Corte n. 18635 del 30/06/2021 affronta due interessanti temi che, nonostante la giurisprudenza conforme sul punto, sono ancora motivo di controversie.
1) Termine di preavviso: conteggio a ritroso
Secondo l’art. 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile, l’avviso di convocazione deve essere comunicato “almeno cinque giorni prima” della riunione di prima convocazione (quest’ultima parte introdotta dalla Riforma di cui alla Legge 220/2012).
La norma è compresa tra quelle inderogabili dall’art. 72 Disp. Att. c.c.: ciò significa che il termine di almeno cinque giorni antecedenti la riunione di prima convocazione non può essere ridotto neppure da un regolamento di natura contrattuale, in quanto ritenuto un termine minimo necessario ...