1. Il fatto
Con ordinanza n. 18186/2021, la sesta sezione civile della Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un condomino avverso la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Napoli, che a sua volta aveva confermato quella precedente resa dal Tribunale del capoluogo campano.
In particolare, la vicenda riguarda l’impugnazione ex art. 1137 c.c. proposta da un condomino nei confronti di una delibera condominiale avente ad oggetto l’approvazione di un intervento di manutenzione straordinaria.
A seguito della sostituzione della delibera in questione con altra adottata dall’assemblea condominiale il Tribunale di Napoli dichiarava la cessazione della materia del contendere, condannando il soggetto che aveva proposto impugnazione al pagamento delle spese di lite.
Questi, allora, proponeva appello innanzi alla Corte di Appello di Napoli, invocando la dichiarazione di nullità della sentenza e, comunque, l’errata applicazione dei principi in tema di cessazione della materia del contendere.
La Corte di Appello negava, tuttavia, che il Giudice di prime cure avesse errato nell’applicazione dei principi relativi alla cessazione della materia del contendere.
In particolare, la Corte territoriale evidenziava come non ogni dichiarazione di cessazione della materia del contendere comportasse automaticamente la condanna del condominio alla refusione delle spese di lite, dovendosi comunque fare applicazione del principio della soccombenza virtuale e, quindi, procedere ad una analisi circa la fondatezza o meno delle censure sollevate dall’impugnante.
A seguito del rigetto dell’appello, il ricorrente proponeva ricorso per Cassazione, articolato solo sulla presunta errata applicazione dei principi in tema di regolazione delle spese di lite con riferimento all’art. 2377 comma 8 c.c., ritenendo che la parte soccombente, in ragione della sostituzione della delibera impugnata, fosse da individuare nel condominio e non nel condomino impugnante.
La Suprema ...