La riforma del condominio, di cui alla l. 11 dicembre 2012, n. 220, con la modifica del secondo comma dell’art. 67 disp. att. c.c., ha creato dei problemi i quali finora non sono stati percepiti dalla dottrina e dei quali non risulta si sia occupata la giurisprudenza.
La formulazione originaria dell’art. 67, secondo comma, disp. att. c.c. era la seguente: “Qualora un piano o porzione di piano dell’edificio appartenga in proprietà esclusiva a più persone, queste hanno diritto ad un solo rappresentante nell’assemblea, che è designato dai comproprietari interessati; in mancanza provvede il presidente”.
Tale ultima previsione veniva comunemente interpretata nel senso che al sorteggio doveva provvedere il presidente dell’assemblea.
A seguito della riforma del condominio il secondo comma dell’art. 67 disp. att. c.c. ha assunto la seguente formulazione: “Qualora un’unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto ad un solo rappresentante nell’assemblea, che è designato dai comproprietari interessati a norma dell’art. 1106 del codice”.
Si tratta di una disposizione simile al primo comma dell’art. 2347 c.c., ed al quinto comma dell’art. 2468, i quali prevedono rispettivamente in tema di società per azioni ed in tema di società a responsabilità limitata che, nel caso di comproprietà di un’azione o di quote sociali, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 (primo comma); se il rappresentante comune non è stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti (secondo comma).
A prima vista può destare perplessità il richiamo, sia nell’art. 67, secondo comma, disp. att. c.c., che nell’art. 2347, primo comma, c.c. e nell’art. 2468, quinto comma, ...