Due recenti pronunce di merito - attraverso iter motivazionali tutt’affatto differenti ma in qualche modo complementari - riaprono il dibattito sull’annoso dilemma (che rappresenta un vero e proprio caso «di scuola»), tanto rilevante da essere frequentemente trattato nei convegni e nei corsi di formazione professionale per amministratori di condominio: è lecita la clausola regolamentare «contrattuale» che esonera il costruttore dal pagamento delle quote condominiali sino a quando tutti gli appartamenti non siano stati venduti?
Sul tema, come è noto, si è esercitata la dottrina più risalente (C.M. Bianca, Notazioni per una disciplina particolare in tema di vendita di case, in Giur. it ., 1974, VI, p. 15; M. Bessone, Condizioni generali di contratto, contratti in materia immobiliare, tutela degli operatori non «professionali», in Giur. it., 1980, IV, p. 177; E. Marmocchi, Condizioni generali e condominio, in La casa di abitazione tra normativa vigente e prospettive, Milano, 1986, p. 365) e, sebbene in diversa prospettiva, quella più recente (R. Triola, I regolamenti di condominio e la loro opponibilità anche alla luce del Codice del consumo, relazione tenuta nel corso del convegno ANACI “Proprietà comune e regolamento”, Milano, 16 giugno 2017, in Casi e questioni in tema di condominio, Roma, 2018, p. 67; A. Scarpa, Le clausole vessatorie nel regolamento di condomìnio, in Rass. loc. e cond., 1999, p. 481; A. Celeste, Regolamento contrattuale e tutela del consumatore condomìnio, in Imm. e dir., 2011, p. 10, 24; A. Celeste, Compravendite immobiliari tra regolamenti «blindati» dal costruttore e prescrizioni del Codice del consumo, in Imm.& prop., 6, 2014, p. 348; sia consentito, inoltre, richiamare C. Belli, Le clausole vessatorie nel regolamento «contrattuale» di condominio, in I Contratti, 3, 2012, p. 181).
Oggi, le sentenze in esame sembrano aver trovato un corretto inquadramento sistematico avendo puntato entrambe sul ...