1. Il caso affrontato da Cass. II, 2021, n. 21622
L’ordinanza in commento risulta di particolare interesse principalmente nella parte in cui affronta il tema della attitudine del testamento ad integrare il titolo contrario di cui all’art 1117 c.c., al fine di costituire il diritto di proprietà esclusiva sulle parti comuni del condominio.
Lo spunto per la disamina della questione proviene da una recente ordinanza della Corte di Cassazione, che ha rigettato il riconoscimento del diritto di proprietà esclusiva vantato da taluni eredi su di un pianerottolo adiacente all’abitazione oggetto di trasferimento mortis causa, in considerazione del fatto che, al momento della redazione del testamento, il fabbricato oggetto di causa già vedeva la comproprietà tra il de cuius ed altri condomini, dovendosi quindi ritenere sorto il condominio, con la comunione dei beni contemplati dall’art. 1117 c.c..
La possibilità che l’atto mortis causa escluda la comunione dei beni ai sensi dell’art 1117 c.c. rinviene soluzioni appaganti, che costituiscono il corollario delle modalità di costituzione del condominio, nonché della natura e della corretta interpretazione della norma di cui all’art 1117 c.c..
2. L’origine del condominio ed il titolo contrario.
Gli artt. 1117 e 1117 bis c.c. risolvono un problema di attribuzione di beni ed offrono una definizione implicita di condominio: c’è condominio quando a più unità immobiliari appartengono una o più cose oggettivamente destinate al godimento collettivo e quando le singole unità immobiliari fanno capo a diversi proprietari. Da ciò si trae agevolmente la seguente deduzione negativa: non c’è condominio tutte le volte in cui le singole unità immobiliari e le correlative cose comuni appartengano al medesimo proprietario.
Costituito il condominio, dunque, ciascuno dei soggetti beneficiari delle singole proprietà immobiliari diviene proprietario individuale delle stesse ...