Malattia e infortunio
In caso di malattia o infortunio, il Dirigente conserverà il suo posto di lavoro per un periodo massimo di 240 giorni in un anno solare percependo l’intera retribuzione; alla scadenza di questo termine o del periodo di aspettativa, chiesto dal Dirigente, se si opterà per la risoluzione del contratto, oltre al trattamento di fine rapporto verrà erogato anche l’indennità sostitutiva del preavviso.
Si preciso inoltre che il datore di lavoro sarà obbligato a stipulare, a proprio carico e nell’interesse del lavoratore, una polizza contro gli infortuni sia professionali che extra-professionali.
Infine, è dato mandato esplorativo all’Associazione Antonio Pastore volto a definire, entro novembre 2021, una garanzia aggiuntiva rispetto a quella già presente nella Convenzione Pastore.
Aggiornamento e formazione
I programmi di formazione saranno gratuiti per i Dirigenti ma le giornate di corso così come le eventuali trasferte saranno da considerare detraibili dal monte ore ferie individuali. A partire dal 1° ottobre 2021 il contributo annuo a carico del datore di lavoro destinato alla costruzione di percorsi di supporto alla transizione professionale, sarà di 290,00 euro mentre 130,00 euro saranno a carico del Dirigente. Questi contributi serviranno al CFMT (Centro di Formazione Management del Terziario) per la quota di contributo sindacale di adesione contrattuale e per l'espletamento delle funzioni aggiuntive in materia di servizi di welfare e politiche attive.
Welfare
Al Dirigente verrà riconosciuto un importo annuo spendibile e servizi di welfare ulteriori rispetto a quelli previsti da eventuali sistemi di flexibile benefits riconosciuti dal singolo datore di lavoro; questo quid in più viene concepito in un’ottica in cui il lavoro viene considerato, da entrambe le Parti, come parte di un sistema volto a perseguire il benessere complessivo della persona a sostegno della conciliazione vita-lavoro, della famiglia e della quotidianità.
Previdenza complementare e integrativa individuale
Ai Dirigenti compresi in quest’accordo è previsto un trattamento previdenziale integrativo gestito dal Fondo Mario Negri; il contributo ordinario è dato dalla somma del contributo del datore di lavoro pari a 12,86%, dal 1° ottobre 2021 più il contributo a carico del Dirigente pari all’ 1% calcolato sulla retribuzione convenzionale annua. A questo contributo si aggiunge, come detto, quello integrativo pari al 2,31%, della retribuzione convenzionale annua, a decorrere dal 1° gennaio 2021 a carico del datore di lavoro.
A favore dei Dirigenti è riconosciuto inoltre un trattamento di previdenza individuale tramite la stipula di appositi contratti con l’Associazione Antonio Pastore, a partire dal 1° ottobre 2021 il contributo a carico del datore di lavoro è fissato in Euro 4.296,45 in ragione d'anno. Il contributo da parte del dirigente è pari a Euro 464,81, sempre in ragione d'anno.
Assistenza sanitaria integrativa
È invece di competenza del Fondo Mario Besusso la creazione per i Dirigenti di un’assistenza sanitaria integrativa rispetto al Servizio Sanitario Nazionale; basandosi su una retribuzione convenzionale di 45.940,00 euro, dal 1° gennaio 2007 i contributi al fondo, versati con cadenza trimestrale, sono così strutturati:
a) 5,50% a carico del datore di lavoro per ciascun dirigente in servizio; con decorrenza 1° ottobre 2021 il contributo è fissato nella misura del 5,51% a carico dell'azienda per ciascun dirigente in servizio;
b) 2,56% a carico del datore di lavoro e a favore della gestione dirigenti pensionati, comprensivo della quota di contributo sindacale di adesione contrattuale, dovuto per ciascun dirigente alle dipendenze della stessa.
c) 1,87% a carico del dirigente in servizio.
Si ricorda infine che a decorrere dal 1° gennaio 2018 la contribuzione annua a carico dei dirigenti pensionati è fissata in Euro 2.054,00.
Dimissione e licenziamento
Se è il Dirigente a rassegnare le proprie dimissioni è tenuto a rispettare i seguenti tempi di preavviso:
- 2 mesi: fino a due anni di anzianità
-3 mesi: da due a cinque anni di anzianità;
- 4 mesi: oltre cinque anni di anzianità.
Il mancato rispetto di tale preavviso autorizza il datore di lavoro a trattenere parte del compenso corrispondente alla retribuzione lorda del periodo non lavorato.
Se invece sussiste il caso di licenziamento, in primo luogo esso deve sempre essere motivato, se la motivazione manca o secondo il Dirigente non è contestuale si potrà ricorrere al Collegio arbitrale.
Salvo i casi di licenziamento con giusta causa, a partire dal 1° settembre 2016, il datore di lavoro, di un Dirigente con contratto a tempo indeterminato, che abbia superato il periodo di prova, dovrà rispettare il preavviso di:
- 6 mesi:fino a quattro anni di anzianità;
- 8 mesi:da quattro fino a dieci anni di anzianità;
- 10 mesi:da dieci fino a quindici anni di anzianità;
- 12 mesi:oltre i quindici anni di anzianità.
Il datore di lavoro potrà però esonerare, totalmente o parzialmente, il Dirigente dal prestare servizio durante il periodo di preavviso, purché eroghi all’interessato la corrispondente indennità sostitutiva.