La vicenda
Alcuni condòmini, esasperati dagli schiamazzi provenienti da un pub notturno situato all’interno dell’area condominiale, trascinano in giudizio la società titolare dell’esercizio commerciale condotto in locazione nonché l’amministratore unico della compagine societaria, quest’ultimo anche in qualità di soggetto proprietario dell’immobile, chiedendo la condanna a non celebrare più eventi comportanti immissioni sonore intollerabili, a mantenere chiuse le vetrine prospicienti la pubblica via, a non mescere né consentire il consumo di bevande su di essa, né apporre sedute per la sosta degli avventori.
Le domande vengono accolte, ad eccezione di quella mirante alla condanna generica al risarcimento dei danni patiti, e il tribunale provvede altresì a fissare la somma di euro 500,00 per ogni giorno di violazione, ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c.
La pronuncia di primo grado non soddisfa nessuna delle parti.
Per quanto qui di rilievo, l’appello principale del proprietario dell’immobile viene accolto, poiché la Corte territoriale ritiene l’appellante, per l'oggetto delle pretese azionate, privo di legittimazione passiva, anche alla luce del fatto che egli, in corso di causa, ha ceduto la proprietà dell’immobile locato alla società titolare dell’esercizio commerciale.
Quanto all’appello incidentale proposto dagli originari attori, i giudici di secondo grado escludono di poter applicare – come invano richiesto anche innanzi al tribunale – la previsione del regolamento di condominio, concernente il divieto di esercizio di attività di osteria, sale da gioco, sale da ballo e locali di ritrovo notturno oltre le ore 22, trattandosi di clausola introdotta senza il consenso unanime dei condòmini. Conferma, altresì, il rigetto della domanda di condanna generica al risarcimento dei danni, ribadendo la mancata osservanza, imputabile agli attori, dell’onere di specifica allegazione al riguardo.
Giunta allo scrutinio di legittimità, la controversia registra l’accoglimento soltanto di alcuni motivi di ricorso ...