Il fatto.
Un signore, condomino di un edificio, conveniva dinanzi al Tribunale di Perugia altri quattro condomini per ottenere la condanna degli stessi alla riparazione, sistemazione e/o ricostruzione di un lastrico solare di loro proprietà o uso esclusivo che fungeva da copertura dell’unità immobiliare di sua proprietà, chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dalle infiltrazioni di acqua provenienti dal suddetto lastrico.
Innanzi al Tribunale di primo grado si costituivano i convenuti, evidenziando che il lastrico solare fosse una parte comune ai sensi dell’art. 1117 c.c. e che dovesse sussistere una responsabilità solidale di tutti i condomini al risarcimento dei danni così lamentati dall’attore.
Il Tribunale adito, sezione distaccata di Gubbio, condannava i quattro condomini convenuti al risarcimento del danno stimato in € 10.994,02, ex art. 2051 c.c., e successivamente con ordinanza emanata a seguito di ricorso dell’attore ex art. 287 c.c., disponeva la solidarietà dell’obbligazione.
Uno dei quattro convenuti, condannati in primo grado, proponeva appello in via principale innanzi alla Corte di Appello di Perugia, mentre il danneggiato proponeva appello incidentale.
La Corte di Appello accoglieva il ricorso principale e respingeva quello incidentale, osservando che le relazioni peritali avevano accertato che le infiltrazioni lamentate dal danneggiato nell’immobile di sua proprietà dipendevano da una cattiva manutenzione del lastrico solare e delle sue pertinenze; lastrico che doveva, in assenza di prove certe, considerarsi parte comune dell’edificio ai sensi dell’art. 1117 c.c. Di conseguenza, evidenziava la Corte territoriale, in merito agli obblighi di riparazione e manutenzione doveva essere applicato l’art. 1126 c.c. e pertanto l’azione di risarcimento danni doveva essere proposta nei confronti del condominio, rappresentato dall’amministratore, difettando la legittimazione passiva sia dell’appellante principale, sia degli altri condomini convenuti.
Avverso la pronuncia della Corte di Appello ...