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L’eliminazione delle barriere architettoniche alla luce della novella aggiunta all’art. 2 della L. 13/1989

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Condominio

L’eliminazione delle barriere architettoniche alla luce della novella aggiunta all’art. 2 della L. 13/1989

mercoledì, 27 ottobre 2021

Il Tribunale di Milano ha di recente applicato il D.L. 76/2020 ad una causa in corso, nonostante la delibera condominiale oggetto d’impugnazione fosse stata assunta precedentemente alla riforma dell’art. 2 L. 13/1989.

Scritto da: Maggio Nicola Amedeo

IL CASO AFFRONTATO DA TRIB. MI, SEZ. XIII, 20 LUGLIO 2021, N. 6312

La parte attrice (proprietaria di un’unità immobiliare all’interno dello stabile condominiale) impugnava una delibera condominiale assunta il 10 gennaio 2018 perché l’installazione di una piattaforma elevatrice interna al vano scale ne riduceva la larghezza, rendendo inservibili le scale comuni all’uso ed al godimento anche di un solo condomino, e non consentendo «il passaggio di due persone affiancate, di barelle per il soccorso di emergenza delle persone, l’evacuazione rapida dell’edificio, nonché il trasporto di oggetti anche solo minimamente ingombranti». Inoltre, lamentava un danno alla sua proprietà esclusiva, un apprezzabile deprezzamento dell’unità immobiliare, oltre che un pregiudizio alla sicurezza dell’edificio ed al decoro architettonico. Per tali motivi, parte attrice concludeva chiedendo la declaratoria di nullità e/o annullabilità della delibera impugnata.

Il condominio convenuto si costituiva in giudizio contestando punto per punto le doglianze avversarie. In particolare, giustificava l’installazione della piattaforma elevatrice nei seguenti termini: «la piattaforma elevatrice è indispensabile ad alcuni condomini, ultrasettantacinquenni con deambulazione sensibilmente ridotta, nonché al loro nipotino, affetto da rarissima e gravissima patologia genetica, che comporta serie difficoltà di deambulazione e ridotte o impedite capacità motorie in via permanente».

Il Tribunale di Milano rigettava l’impugnazione per effetto della novella (Decreto Semplificazioni, D.L. 76/2020) che ha modificato l’art. 2 della L. 13/1989. 

LA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA

Il Tribunale milanese, nell’accogliere le ragioni del Condominio, sottolineava che alla fattispecie in esame non era applicabile l’art. 1120 cod. civ. Infatti, l’art. 10, comma 3, del DL n. 76/2020 (cosiddetto “Decreto Semplificazioni”) ha aggiunto, alla fine dell’art. 2 della Legge n. 13/1989, le seguenti frasi: «Le innovazioni di cui al presente comma non sono considerate in alcun caso di carattere voluttuario ai sensi dell’articolo 1121, ...

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