Accordo 4 aprile 2019 ed apprendistato: norme comuni
La disciplina dell'apprendistato è regolata dal d.lgs. 81/2015 e dalle disposizioni contenute nell’accordo 4 aprile 2019.
L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani, articolato nelle seguenti tipologie:
a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
b) apprendistato professionalizzante;
c) apprendistato di alta formazione e di ricerca.
Il contratto di apprendistato deve essere stipulato in forma scritta, indicando la prestazione oggetto del contratto, la qualificazione professionale da acquisire al termine del periodo di apprendistato e, in forma sintetica, il piano formativo individuale (PFI).
Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore
L’accordo 4 aprile 2019 stabilisce che la durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore, per la sua componente formativa, a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale. Nello specifico, la durata massima della presente tipologia di apprendistato è pari a:
- 3 anni per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale;
- 4 anni per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale;
- 1 anno per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore;
- 2 anni per la frequenza del corso annuale integrativo per l'ammissione all'esame di stato.
Per le altre fattispecie non espressamente richiamate si rinvia alla normativa di Legge, anche regionale, e al D.M. 12 ottobre 2015 ed eventuali successive modifiche ...