Chi sono i soggetti beneficiari del 5 per mille? Essi sono:
- le organizzazioni di volontariato e le Onlus;
- le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
- le associazioni e le fondazioni riconosciute che operano nei settori previsti all’articolo 10 comma 1 lettera a del D.Lgs. 460/97.
Cosa si intende per rendicontazione?
La rendicontazione è una comunicazione di come sono stati spesi i soldi ricevuti dai contribuenti ed è da realizzarsi attraverso la predisposizione, da redigere in modalità digitale, di un documento formato da un rendiconto e da una relazione illustrativa. I modelli da utilizzare devono essere esclusivamente quelli presentati dal Ministero.
Il rendiconto è formato da tre parti:
1) la scheda anagrafica e le informazioni generali, dove bisogna indicare i dati completi dell’ente;
2) il rendiconto delle spese sostenute, dove devono essere ripartite le spese nelle seguenti macro voci:
- risorse umane
- spese di funzionamento
- spese per acquisto di beni e servizi
- spese per le attività di interesse generale dell’ente
- accantonamento per la realizzazione di progetti pluriennali
3) un elenco dei giustificativi di spesa, dove devono essere specificate le spese sostenute indicando per ciascuna
- il numero del documento
- la data di emissione
- la tipologia
- l’importo imputato al cinque per mille
- la data di pagamento.
I documenti non sono da inviare ma devono essere conservati in originale ed essere esibiti in sede di eventuale verifica. I documenti in originale e appositamente vidimati con una dicitura attestante che la somma contenuta nel documento è stata pagata con i contributi del cinque per mille relativi all’anno di ricevimento, devono essere conservati per dieci anni a decorrere dalla data di redazione del rendiconto.
Questa terza parte, pur non essendo obbligatoria, è comunque consigliabile predisporla ed inviarla.
La relazione illustrativa sarà redatta in forma discorsiva e sarà composta da:
- una prima parte informativa dove sarà presente una breve presentazione dell’ente ed una indicazione delle attività di interesse generale che l’ente svolge
- una seconda parte dove vengono rappresentate, in forma sintetica, chiara e trasparente, le attività svolte con le somme ricevute attraverso il contributo del cinque per mille.
Quando deve essere predisposta la rendicontazione?
La rendicontazione, così come presentata nelle righe precedenti, deve essere predisposta entro dodici mesi dalla data di ricevimento del contributo. La rendicontazione ed i documenti utili per la sua redazione devono essere conservati per dieci anni a decorrere dalla data di redazione della rendicontazione e, qualora richiesti, devono essere esibiti in originale dagli uffici preposti al controllo.
Quali spese possono essere pagate con le somme ricevute?
In linea di principio, per essere ammissibile ogni spesa riportata nel rendiconto deve essere pertinente alle attività statutarie di interesse generale svolte dall’ente nonché coerenti con le finalità statutarie dell’ente. Definito questo principio la spesa deve essere:
- effettiva, cioè effettivamente pagata, a meno che la somma sia accantonata ed indicata nella relativa voce;
- comprovabile, cioè deve essere presente un documento in originale fiscalmente valido;
- tracciabile, cioè con pagamento riconducibile ad un movimento bancario;
- contabilizzata, cioè presente nella contabilità dell’ente;
- legittima, cioè deve essere ammessa dalle norme contenute nel D.Lgs. 111/2017 e nel D.P.C.M. 23 luglio 2020.
Le spese devono essere sostenute entro dodici mesi dal ricevimento del contributo.
Non sono invece ammissibili:
- le uscite effettuate a titolo di investimenti finanziari;
- le somme utilizzate per pagare multe e sanzioni, sia civili
- sia amministrative;
- le spese sostenute tramite compensazione di crediti e quindi che non rappresentano un esborso finanziario;
- le spese sostenute dopo la cessazione dell’attività istituzionale dell’ente.
Deve essere presentata la rendicontazione?
La rendicontazione deve essere predisposta da tutti i soggetti destinatari del contributo e qualora il contributo del cinque per mille sia superiore a ventimila euro, la rendicontazione deve essere inviata (previa data e firma), unitamente alla copia del documento di identità del legale rappresentante, a questo indirizzo di posta elettronica certificata:
rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it indicando nell’oggetto il codice fiscale dell’ente, la denominazione, una dicitura indicativa del contenuto quale ad esempio “rendiconto”, e l’anno finanziario di riferimento. Ogni annualità deve essere inviata in modo autonomo non essendo prevista la possibilità di inviare due annualità insieme.
In aggiunta a questo adempimento, ma solo per i soggetti che hanno ricevuto un contributo superiore a ventimila euro e che quindi hanno provveduto ad inviare la rendicontazione, l’articolo 16 comma 5 del DPCM 23 luglio 2020 prevede che, entro sessanta giorni dal termine previsto per la rendicontazione, l’ente abbia l’obbligo di pubblicare la rendicontazione sul proprio sito web. Nei successivi 7 giorni alla pubblicazione della rendicontazione gli enti beneficiari, attraverso l’indirizzo di posta elettronica certificata rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it, devono comunicare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l’avvenuta pubblicazione della rendicontazione, indicando nell’oggetto il codice fiscale dell’ente, la denominazione, la dicitura indicativa del contenuto (“Pubblicazione rendiconto cinque per mille”) nonché l’anno finanziario di riferimento. Nel testo della pec l’ente deve indicare il link della pagina web nel quale il rendiconto è stato pubblicato: la ragione di questa comunicazione è per consentire alla Pubblica Amministrazione di adempiere all’obbligo contenuto nell’articolo 15 comma 2 DPCM 23 luglio 2020.
Pur non essendo obbligati, per gli enti che hanno ricevuto un contributo inferiore a ventimila euro le linee guida rilasciate dal Ministero consigliano di inviare la rendicontazione: la motivazione risiede nel fatto di migliorare il livello di trasparenza e di accountability dell’intero Terzo Settore.
Vi sono controlli?
Competente ad effettuare i controlli è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il quale può richiedere documentazione o informazioni aggiuntive e può effettuare verifiche, anche in loco, presso gli enti beneficiari del contributo.
Vi sono sanzioni?
Si, in caso di mancata pubblicazione il Ministero invia una diffida nella quale si invita l’ente ad adempiere alla pubblicazione entro trenta giorni. Se entro tale termine l’ente non provvede, vi è una sanzione pari al 25% del contributo ricevuto.
Qualora però ci si trovi nei casi che seguono, all’ente viene richiesta la restituzione del contributo: qualora l’ente ne fosse obbligato perché il contradditorio intercorso tra l’ente e l’Amministrazione non ha dato l’esito sperato, la restituzione dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla data della notifica. Il contributo dovrà essere restituito comprensivo di rivalutazione Istat e maggiorato degli interessi calcolati al tasso legale. I casi sono i seguenti:
- se l’erogazione delle somme è determinata da dichiarazioni mendaci o basate su false attestazioni anche eventualmente documentali;
- il contributo erogato è impiegato per finalità diverse da quelle perseguite istituzionalmente dal soggetto beneficiario oppure è stato utilizzato per spese di pubblicità per campagne di sensibilizzazione pur essendo esplicito divieto;
- non è stata effettuata la rendicontazione delle somme erogate;
- non è stato inviato il rendiconto e/o la relazione;
- a seguito di controlli, è stata accertata la mancanza dei requisiti che danno titolo all'ammissione al beneficio;
- l’ente ha cessato l’attività o non ha svolto attività prima dell’erogazione delle somme.