Il primo provvedimento
Undici condomini ricorrevano d'urgenza al Tribunale di Milano per chiedere la sospensione della delibera con la quale erano stati approvati lavori un controvalore superiore a 33 milioni di euro, avvalendosi in parte delle agevolazioni fiscali previste dal d.l. 34/2020, lamentando:
a) la carenza di adeguata informazione, per l’incompletezza della documentazione inerente il contratto di appalto (mancata indicazione delle ditte subappaltatrici nonché di importi e tempi dei S.A.L.) ed i contratti assicurativi, nonché per la carente descrizione delle opere antisismiche e dell’impianto centralizzato di acqua calda sanitaria, oltre che per “la non corretta rappresentazione circa la presenza di rischi dell’operazione”, sotto il profilo dei costi e dell’effettiva possibilità di fruire dei benefici fiscali di legge;
b) la gravosità delle innovazioni concernenti gli interventi antisismici (del valore di oltre € 20,5 milioni) e la violazione dell’art. 1121 c.c. per mancanza del quorum deliberativo legale;
c) la violazione dei loro diritti domenicali, incidendo i lavori sulle porzioni dei balconi in proprietà esclusiva e sugli impianti individuali di riscaldamento dell’acqua calda sanitaria;
d) l’alterazione del decoro architettonico, in violazione dell’art. 1120, ultimo comma, c.c.
e) la nullità derivata delle delibere attuative con le quali il condominio aveva disciplinato il riparto delle spese per coloro che non si fossero avvalsi della cessione del credito di imposta.
Integrato il contraddittorio il Tribunale di Milano, con ordinanza del 13.08.2021 rigettava il ricorso in assenza di fumus boni juris.
Infatti il giudice meneghino, esaminato il percorso che il condominio aveva fatto – in termini di documentazione predisposta e messa a disposizione dei condomini, di plurime discussioni assembleari, della disamina degli studi di fattibilità commissionati, del contenuto dell'ordine del giorno nel quale i lavori da deliberare erano descritti e dettagliati – ha ritenuto che ai condomini fossero state fornite le informazioni necessarie per una consapevole assunzione delle decisioni in assemblea, anche per quel che attiene le prospettive di rischio collegate alla possibilità di usufruire della detrazione fiscale incentivante per il pagamento totale o parziale dei lavori commissionati.
Anche il secondo motivo di ricorso veniva ritenuto infondato sulla scorta della giurisprudenza di legittimità che, con pronunciamento recente, aveva escluso che l'installazione del cappotto termico costituisse opera gravosa e/o voluttuaria.
Con riferimento al terzo motivo di ricorso il Tribunale precisava che la delibera impugnata non interferiva in alcun modo con la proprietà privata in quanto i condomini non erano obbligati ad allacciarsi alla nuova caldaia centralizzata, mentre per quel che riguarda l'ipotizzato restringimento dei balconi per effetto della realizzazione del c.d. cappotto termico, evidenziava, ai fini della legittimità della deliberazione assembleare, che tale opera avrebbe comunque interessato la facciata, bene comune a tutti i condomini, e che in una assemblea successiva a quella il cui verbale era stato impugnato – ma comunque antecedente alla decisione – il condominio avrebbe precisato che sarebbe stato possibile non effettuare alcun intervento sui balconi dei ricorrenti ovvero eseguire interventi non invasivi.
Veniva rigettato anche il quarto motivo sul rilievo che le modifiche proposte non solo non avrebbero alterato il decoro ma sarebbero state funzionali al miglioramento delle condizioni dei fabbricati, alquanto vetusti.
Sorte non difforme colpiva l'ultimo motivo, respinto perché il Tribunale riteneva correttamente motivate, per relationem, le deliberazioni assunte al fine di procedere al riparto della spesa per i condomini che non si fossero avvalsi della cessione del credito atteso che era specificato l'importo dei lavori e che una semplice operazione matematica avrebbe consentito di ripartire su base millesimale la spesa, senza necessitò di ulteriori elementi.
Il secondo provvedimento
L'ordinanza del 13.08.2021 veniva reclamata dinanzi la tredicesima sezione civile del Tribunale di Milano sul presupposto che le informazioni che il primo giudice aveva ritenuto complete in realtà sarebbero state fornite in data successiva all'assemblea; che l'art. 119 comma 9-bis d.l. 34/2020 non avrebbe consentito di derogare alla disciplina codicistica dettata per le spese gravose; hanno lamentato l'incidenza dei lavori sulle proprietà private, circostanza non superata dalle soluzioni tecniche proposte per la realizzazione del c.d. cappotto termico nell'assemblea successiva a quella il cui verbale era stato impugnato, mentre per quel che riguarda l'impianto termico centralizzato la sua realizzazione ex novo avrebbe comportato la costituzione coattiva di un diritto reale sul fondo comune, in difetto di unanimità dei consensi; che l'ordinanza reclamata avrebbe apoditticamente affermato l'insussistenza della lesione del decoro architettonico, evidenziando che la soluzione approvata avrebbe non solo alterato i colori e i materiali esistenti, ma avrebbe anche introdotto un nuovo elemento verticale di copertura dei balconi su tutta la facciata.
Sotto l'aspetto del periculum evidenziavano l'irreparabilità del danno per l'enorme valore dei lavori che graverebbero pro-quota anche in considerazione del fatto che non vi sarebbe certezza sul riconoscimento delle detrazioni fiscali.
Integrato il contraddittorio il Tribunale, in composizione collegiale, accoglieva il reclamo ritenendo sussistente il fumus boni juris con riferimento alla illegittimità delle delibere per la lesione del decoro architettonico e la realizzazione, forzosa, di un impianto ex novo centralizzato.
Sotto il primo profilo la corte evidenziava che gli elementi rilevanti del proposto intervento - sostituzione del rivestimento in klinker con gres porcellanato diverso per colore e dimensioni; modifica del colore ed inserimento di un elemento nuovo – erano per carattere e vastità degli interventi, rilevanti ed idonei a stravolgere l'aspetto originario del fabbricato.
Per quel che riguarda, invece, l'impianto di riscaldamento centralizzato veniva accolta la tesi prospettata nel reclamo per la quale la realizzazione dell'impianto a spese di tutti e senza possibilità di applicare l'art. 1121 c.c. in tema di innovazioni gravose, avrebbe determinato la costituzione coattiva di un diritto reale sul fondo comune in assenza della unanimità dei consensi.
Pertanto, confermata la sussistenza del periculum in mora per gli elevati valori monetari in gioco che avrebbero determinato un pregiudizio irreparabile, il Tribunale con provvedimento del 30.09.2021 sospendeva l'esecutività delle delibere adottate.
La “diritta via” nella “selva oscura” del superbonus
Il “botta e risposta” del Tribunale di Milano costituisce il primo precedente edito in cui un giudice si è dovuto occupare della delibera con la quale il condominio ha deciso l'esecuzione dei lavori che danno diritto alla detrazione incentivante.
Dalla lettura coordinata dei due provvedimenti emerge, in primo luogo, che l'accesso al superbonus è un percorso che implica attenta e ponderata riflessione e la valutazione, non soltanto in sede tecnica, di molteplici elementi.
Tale particolare attenzione è motivata da un lato dalle finalità che hanno ispirato l'istituto che prevede la concessione di una detrazione addirittura maggiore rispetto alla spesa a fronte di interventi di efficientamento energetico e sismico che perseguono evidenti finalità di interesse nazionale: riduzione e contenimento dei consumi energetici – tema di interesse, addirittura, sovranazionale come ricordano i documenti finali del recente G20 tenutosi a Roma a fine ottobre 2021 - miglioramento del livello di sicurezza degli edifici, risanamento urbano.
L'altro aspetto che deve indurre alla cautela è il fatto che spesso vi sono rilevanti interessi economici in gioco la cui tutela potrebbe non essere possibile nel caso di mancato riconoscimento della detrazione fiscale che spesso li garantisce.
Alcune indicazioni sulle corrette modalità informative preliminari all'adozione della delibera vengono dall'ordinanza del giudice monocratico che, su tale punto, non è stata censurata in sede di reclamo.
La circolazione delle informazioni è garantita dalla figura dell'amministratore il quale ha il compito di fornire ai condomini tutte le notizie necessarie sugli argomenti all'ordine del giorno.
a) Un approccio corretto deve partire dalla verifica delle condizioni preliminari per l'accesso alla detrazione incentivante - che spesso è la leva che rende più facile la deliberazione dei lavori - cui dovrà seguire l'affidamento ad un tecnico specializzato per gli approfondimenti necessari e per la redazione di uno studio di fattibilità che dovrà essere portato alla cognizione dei condomini e alla discussione in assemblea.
La verifica dei presupposti oggettivi e soggettivi per accedere alla detrazione incentivante ed un accertamento preliminare della volontà di ciascun condomino di coinvolgere nei lavori anche la sua proprietà esclusiva (ad esempio la riduzione dello spazio dei balconi che come vedremo assume particolare rilevanza ostativa alla realizzazione del c.d. cappotto sulla facciata) saranno utili al fine di orientare l'assemblea circa l'opportunità di affrontare la spesa per la redazione dello studio di fattibilità, che in caso di opposizione totale dei condomini ai lavori sulle proprietà esclusive difficilmente avrebbe esito positivo.
Ma saranno utili anche per il tecnico che fin da subito potrà tenere conto di tali condizioni per elaborare le soluzioni progettuali più idonee per conseguire gli efficientamenti che l'art. 119 d.l. 34/2020 ritiene indispensabili per ottenere la detrazione incentivante.
b) Lo studio di fattibilità che sarà così redatto sarà, quindi, pressoché definitivo: verificata preliminarmente la possibilità di utilizzare la detrazione incentivante per finanziare i lavori, l'assemblea potrà procedere con il passo successivo, cioè l'affidamento al tecnico della progettazione definitiva degli interventi e la redazione del computo metrico necessario per acquisire le offerte economiche delle imprese interessate ad eseguire i lavori.
Anche in tale fase sarà opportuno chiedere ai condomini di manifestare la loro volontà circa la possibilità di utilizzare direttamente la detrazione fiscale o di esercitare l'opzione prevista dall'art. 121 del decreto Rilancio.
Il progetto è opportuno che sia accompagnato da una relazione che illustri in dettaglio gli interventi previsti, specificando anche a quale detrazione fiscale gli stessi accedono (superbonus, bonus facciate ovvero detrazione ordinaria per lavori di ristrutturazione edilizia).
Tale documentazione dovrà essere portata a conoscenza dei condomini, anche se in conformità con il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, va precisato che non è necessario che venga allegata all'avviso di convocazione dell'assemblea (cfr. da ultimo Cass. Civ- sez. II, 5.10.2020 n. 21271).
Un punto di forza del corretto processo decisionale è stato individuato dall'ordinanza in commento nel fatto che la relazione approfondita fosse allegata all'avviso di convocazione e che tale documento presentava caratteri di specificità ed analiticità in modo da consentire agevolmente ai condomini di comprendere l'oggetto dell'assemblea e gli argomenti da discutere.
Il Tribunale di Milano ha, inoltre, valorizzato il fatto che nell'ordine del giorno fosse stata fornita “una descrizione degli interventi di manutenzione previsti, con specificazione di quelli coperti dal "superbonus" del 110% e di quelli, invece, oggetto della "ordinaria" detrazione fiscale al 50% e con suddivisione dei costi per ciascuna categoria e degli oneri previsti per i condomini, al netto delle detrazioni fiscali”.
c) Approvati i lavori previsti dal progetto si dovrà affrontare l'ultimo passaggio: reperire l'offerta economica per individuare l'impresa alla quale affidare i lavori, approvare il contratto di appalto e delegare l'amministratore alla sua sottoscrizione.
Nell'ipotesi di coinvolgimento di un general contractor fin dalla fase di progettazione tale ultimo passaggio potrebbe essere anticipato in quanto dopo l'esame dello studio di fattibilità, specie nell'ipotesi in cui i lavori siano integralmente coperti dalla detrazione, il general contractor riceverà contestualmente l'incarico di redigere il progetto definitivo e di eseguire i lavori.
Per tale motivo il giudice monocratico ha ritenuto non necessaria, ai fini della comprensione dell'intervento da deliberare, la conoscenza di dettagli quali il nome delle imprese subappaltatrici o il massimale delle polizze degli asseveratori in quanto i condomini “erano consapevoli che l'amministratore, nell'ambito del mandato alla sottoscrizione del contratto di appalto avrebbe definito tali aspetti di dettaglio non ancora del tutto perfezionati”.
Sebbene in sede di reclamo tali ragionamenti non sono stati oggetto di censura, non può sottacersi in primo luogo che la scelta del subappaltatore oltre ad avere implicazioni sotto il profilo della esecuzione a regola d'arte dell'appalto, pone particolari aspetti di responsabilità in capo al committente che ha l'obbligo di eseguire anche nei confronti dei subappaltatori la c.d. verifica tecnico professionale prevista dalla normativa a tutela della sicurezza sul lavoro (art. 89 e ss. d. lgs. 81/2008).
In secondo luogo, che tutte le volte in cui si è in presenza di attività di straordinaria amministrazione è escluso qualsiasi potere in capo all'amministratore, ivi compresa la sottoscrizione dei relativi contratti che l'amministratore potrà sottoscrivere solo in caso di delibera autorizzativa che predetermini il contenuto degli stessi (principio enunciato in materia di sottoscrizione del contratto di assicurazione del fabbricato da Cass. 3 aprile 2007 n. 8233; in materia di assunzione di dipendenti del condominio da Cass. 9 gennaio 2014 n. 5297 e in materia di appalto da Cass. 20 dicembre 2018 n. 33057).
Sarà, quindi, opportuno che l'assemblea venga messa a conoscenza di tutte le clausole del contratto e ne approvi il testo, autorizzando l'amministratore alla stipula.
La scelta di impiegare il superbonus per efficientare i fabbricati non è soggetta al sindacato del giudice
Altra preziosa indicazione che viene dai provvedimenti in commento è relativa alla impossibilità di sottoporre al sindacato del giudice la scelta di effettuare i lavori in funzione del godimento della detrazione fiscale.
La corretta informazione ricevuta pone i condomini nella condizione di legittimamente valutare il ricorso alla detrazione fiscale quale strumento non solo per pagare i lavori, ma anche per incentivare la loro esecuzione.
Non può negarsi, infatti, che la spinta all'esecuzione dei lavori è data proprio dal fatto che in luogo del pagamento è possibile cedere il credito fiscale maturato.
In tale ottica, quindi, rientra nella discrezionalità dell'assemblea deliberare, nel rispetto delle maggioranze e di tutti gli altri requisiti di legge, lavori che consentono di centrare gli obiettivi di efficientamento richiesti dall'art. 119 d. l. 34/2020, ma che, prima facie, potrebbero non essere valutati indifferibili o necessari.
E l'esercizio di tale discrezionalità – assume l'ordinanza in esame - non è soggetto a sindacato del giudice sotto il profilo della “opportunità o convenienza economica” dell'intervento, soprattutto se “non emergono profili di abuso di potere della maggioranza o di grave pregiudizio alla cosa comune in quanto l'operazione appare, anzi, finalizzata al miglioramento dell'efficienza energetica e, in generale, delle condizioni degli edifici condominiali”.
In tal senso depone conforme orientamento della giurisprudenza di legittimità per il quale va escluso che il sindacato dell'autorità giudiziaria possa estendersi alla valutazione del merito della delibera ed al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, può abbracciare anche l'eccesso di potere, ma solo quando la causa della deliberazione risulti falsamente deviata dal suo modo di essere.
Infatti, anche in ipotesi di eccesso di potere il controllo giurisdizionale deve essere orientato non alla valutazione dell'opportunità o convenienza della soluzione adottata, quanto piuttosto a stabilire se la decisione collegiale sia, o meno, il risultato del legittimo esercizio del potere dell'assemblea.
Tanto ciò è vero che “esulano dall'ambito del sindacato giudiziale sulle deliberazioni condominiali le censure inerenti la vantaggiosità della scelta operata dall'assemblea sui costi da sostenere nella gestione delle spese relative alle cose ed ai servizi comuni” (Cass. Civ. sez. VI-2, 17/08/2017, n. 20135; Cass. Civ. sez. II, 20/06/2012, n. 10199; Cass. Civ. sez. II, 20/04/2001, n. 5889; Cass. Civ. sez. II, 26/04/1994, n. 3938; Cass. Civ. sez. II, 09/07/1971, n. 2217).
Le maggioranze ridotte introdotte dal decreto Rilancio non sono lex specialis
La delibera che decide l'esecuzione dei lavori di efficientamento che danno diritto alla detrazione fiscale incentivante, sebbene adottata nel rispetto delle maggioranze introdotte all'art. 119 comma 9bis del decreto Rilancio, si inserisce, comunque, nell'ambito del diritto condominiale e ne deve rispettare i principi cardine.
a) Il primo, quello dell'intangibilità della proprietà privata, è stato evidenziato in entrambi i provvedimenti in commento: riprendendo un recente pronunciamento della Suprema Corte (Cass. Civ. sez. II, ord. 20 aprile 2021 n. 10371 – commentata nell'articolo "Come deliberare e ripartire la spesa per il cappotto termico in condominio: istruzioni utili anche per il superbonus") il Tribunale in composizione monocratica aveva evidenziato che l'assemblea ben avrebbe il potere di deliberare l'isolamento termico del bene comune facciata, ma tale intervento allorquando produce effetti sul balcone restringendolo, deve essere effettuato utilizzando accorgimenti tecnici che impediscano ogni ingerenza sulla proprietà esclusiva del singolo condomino.
A dire il vero l'ordinanza monocratica arriva ad invocare, per giustificare un minimo sacrificio della proprietà esclusiva, il “contemperamento tra i diversi interessi contrapposti e nel solco di quella c.d. "solidarietà condominiale" più volte affermata dalla Suprema Corte”.
Il principio di “solidarietà condominiale”, codificato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, vuole che tenuto conto della struttura dell'edificio condominiale e della particolare natura dei diritti e delle facoltà dei singoli proprietari, deve valutarsi se la rigorosa osservanza delle norme relative ai rapporti di vicinato, non sia nel caso irragionevole, considerando che la coesistenza di più appartamenti in un unico edificio implica di per sé il contemperamento dei vari interessi al fine dell'ordinato svolgersi di quella convivenza che è propria dei rapporti condominiali (Cass. Civ., sez. II, 21 maggio 2010 n. 12520).
Il riferimento a tale principio è, però, solo evocativo – e pertanto potrebbe trarre in inganno un interprete disattento - in quanto la declaratoria di infondatezza della censura mossa alla delibera condominiale si fonda sul fatto che in ogni caso il c.d. cappotto non sarebbe stato posizionato sui terrazzi dei condomini che non avrebbero manifestato il consenso alla riduzione del proprio balcone.
E tale circostanza, anche se prevista in una delibera successiva a quella impugnata, appare dirimente anche per il tribunale in composizione collegiale: ne consegue che senza la previsione della facoltà per il condomino dissenziente di non realizzare il cappotto sul proprio balcone, la delibera avrebbe avuto un ulteriore profilo di illegittimità.
b) Il secondo è quello dell'impossibilità di bypassare le norme del codice civile che richiedono l'adozione dell'unanimità o di particolari maggioranze per assumere validamente una deliberazione, utilizzando la maggioranza ridotta introdotta dall'art. 119 comma 9-bis d. l. 34/2020.
In particolare, il primo ostacolo con il quale l'interprete si deve misurare e quello dell'impatto del c.d. cappotto termico sul decoro architettonico dell'edificio.
Tale problema era ben presente al giudice monocratico che aveva ricordato come l'installazione del cappotto non potesse qualificarsi innovazione di natura gravosa o voluttuaria, nel solco della citata pronuncia della Suprema Corte 10371/2021 cit. che aveva individuato nel rispetto del decoro architettonico l'unico limite ad una deliberazione assunta a maggioranza.
Pur tenendo presente tale principio l'ordinanza in commento ha escluso, con una valutazione in punto di fatto, che gli interventi deliberati possano integrare violazione del decoro architettonico.
Di diverso avviso è stato, invece, il Tribunale in composizione collegiale che ha ritenuto che sebbene l'intervento progettato debba ritenersi “migliorativo sia sotto il profilo del risparmio energetico, sia tenuto conto delle attuali condizioni degli edifici (è incontroverso che le facciate necessitino di manutenzione)“ e, di conseguenza anche necessario, tuttavia tale intervento, per essere legittimo, avrebbe dovuto “essere tecnicamente realizzato con modalità diverse, che consentono di mantenerne le attuali caratteristiche estetiche, essendo possibile reperire sul mercato rivestimenti che, per forma e lucentezza, sono del tutto analoghi, se non identici“ a quelli esistenti “tali, comunque, da non consentire di apprezzarne la differenza”.
D'altra parte, per la Suprema Corte costituisce “innovazione lesiva del decoro architettonico del fabbricato condominiale, come tale vietata, non solo quella che ne alteri le linee architettoniche, ma anche quella che comunque si rifletta negativamente sull'aspetto armonico di esso, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l'edificio” (Cass. Civ. sez. VI-2 24.02.2020 n. 4909).
È escluso, pertanto, che la sostituzione del rivestimento con materiali aventi caratteristiche diverse da quello esistente e rimosso; il cambio di colore – con l'adozione di colori del tutto diversi e non l'uso dello stesso colore difforme per tonalità o per nuance –; l'inserimento di nuovi elementi architettonici possano ritenersi validi se approvati a maggioranza.
Né può ritenersi che la maggioranza speciale introdotta dal decreto Rilancio per deliberare gli interventi che danno diritto alla detrazione incentivante possa dettare una disciplina in deroga ai principi cardine del diritto condominiale: “una delibera che disponga una innovazione diretta al miglioramento dell'efficienza energetica del fabbricato non deve essere volta necessariamente anche al "miglioramento del decoro architettonico" della facciata, essendo, ai contrario, l'eventuale alterazione del decoro architettonico un limite imposto alla legittimità della innovazione” (cfr. Cass. 10372/2021 cit.).
Vero è che la previsione dell'art. 119 del decreto Rilancio riduce ulteriormente – rispetto alla previsione dell'art. 1120 comma secondo n. 2 – la maggioranza per deliberare l'innovazione relativa all'installazione del c.d. cappotto termico, ma l'intervento dovrà essere sempre rispettoso dei limiti posti dall'ultimo comma dell'art. 1120 c.c. e, quindi, non dovrà modificare il decoro del fabbricato.
Pertanto nel caso in cui per realizzare l'intervento di coibentazione del fabbricato si dovrà modificare il decoro architettonico del condominio, la relativa decisione dovrà essere presa all'unanimità, in conformità del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità per il quale costituiscono beni comuni non suscettibili di modifica, se non all'unanimità, il rivestimento del parapetto del balcone e della soletta se svolgono una prevalente funzione estetica per l'edificio, divenendo così elementi decorativi ed ornamentali essenziali della facciata e contribuendo a renderlo esteticamente gradevole (Cass. Sez II, 14 dicembre 2017 n. 30071) ma anche balaustre, ringhiere e simili in quanto concorrono a produrre l'effetto estetico meritevole di tutela (Cass. Sez. VI, 20 febbraio 2020 ord. 4909).
Se quindi l'art. 119 del decreto Rilancio non costituisce norma in deroga alle previsioni del codice civile, era meritevole di accoglimento anche l'altro motivo di censura della delibera impugnata relativo all'impossibilità di costituire, sempre con deliberazione assunta a maggioranza, un diritto reale sulla cosa comune in violazione dell'art. 1108 comma terzo c.c. che, invece, prevede per tale eventualità una deliberazione assunta all'unanimità.
A ben vedere il primo giudice non aveva colto la portata della censura, limitandosi a osservare che la facoltà concessa ai singoli di non collegarsi al nuovo impianto di riscaldamento centralizzato, avesse risolto il problema della ingerenza del deliberato assembleare nei confronti delle proprietà esclusive.
Il Tribunale in composizione collegiale, invece, ha evidenziato che indipendentemente dall'esercizio della facoltà di allaccio – che risolverebbe il problema di preservare la proprietà privata -, la realizzazione del nuovo impianto di riscaldamento centralizzato avrebbe determinato l'occupazione permanente di parte dello spazio comune, con la costituzione di un diritto reale sullo stesso, in violazione del citato art. 1108 comma terzo c.c. che per tale deliberazione richiede una delibera assunta all'unanimità dei condomini.
Pertanto, il condominio che vuole eseguire i lavori di efficientamento conseguendo la detrazione incentivante non deve dimenticare, per la legittimità delle sue deliberazioni, e parafrasando Schopenhauer che il superbonus “dà al mondo gli inchini dovuti”.