La fattispecie
Nella fattispecie in esame a porre il quesito é una società (impresa di costruzioni che realizza su propria promozione un complesso immobiliare a destinazione abitativa) che fa parte di un gruppo multinazionale estero operante nel settore immobiliare.
La società intende realizzare tre palazzine a destinazione residenziale e una minima quota destinata ad attività e servizi, il cui appalto è affidato a terzi, come pure i servizi finalizzati alla commercializzazione degli appartamenti realizzati.
L’istante di chiara che le vendite degli appartamenti e relative pertinenze (box e cantina), sono assoggettate all’aliquota IVA del 10% (o del 4%), ricorrendone le condizioni di legge.
In base all'art. 9 del contratto preliminare in essere tra l’istante (venditrice) e la parte promissaria acquirente, "le parti si danno reciprocamente atto e accettano che la parte promittente venditrice provvederà a predisporre e/o far predisporre e depositare/trascrivere il regolamento di condominio e relativi allegati, con facoltà di determinare la disciplina dei rapporti, statuire oneri, vincoli, servitù, precisare e determinare parti di proprietà e/o di uso comune, determinare parti riservate in proprietà e/o in uso particolare a determinate unità immobiliari, determinare tabelle millesimali di comproprietà sulle parti comuni e di compartecipazione alle spese relative, nonché per modificare, anche in tempi successivi, le tabelle predette ed il regolamento, di stipulare e/o modificare contratti di fornitura con aziende e/o enti erogatori di pubblici servizi, procedere a variazioni catastali, nonché fare in genere quant'altro ritenuto opportuno o necessario. Il regolamento di condominio verrà formulato nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e delle consuetudini locali. Le parti convengono che, dalla data di consegna delle unità immobiliari, saranno a carico della parte promissaria acquirente le spese condominiali e che la nomina dell'amministratore di condominio, che resterà in carica per il primo anno di ...