1.Scritture di accantonamento a rischi ed oneri secondo il principio di prudenza
Secondo il principio contabile nazionale OIC 31 si devono rilevano in bilancio le passività potenziali che, per competenza, spettano all’esercizio in chiusura, ma che finanziariamente avranno un impatto futuro.
Il principio della prudenza, che qualifica la determinazione del reddito d’esercizio e il correlato capitale di funzionamento presuppone l’iscrizione delle perdite presunte derivanti anche dalla previsione:
- di spese future, di esistenza certa, non quantificabili con certezza alla data di bilancio (certe nell’an e non nel quantum);
- di spese incerte nell’an e nel quantum.
Quando, infatti, gli eventi da cui dipendono tali spese sono relativi ad uno specifico periodo amministrativo, occorre accantonare una previsione di spesa distinguendo tra oneri futuri e rischi, a seconda del grado di incertezza da cui sono caratterizzati.
2.Fondi rischi e oneri nell’OIC 31
I fondi per oneri (par. 6, OIC 31) “rappresentano passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate nell’importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi”.
I fondi rischi rappresentano (par. 5, OIC 31) “passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati. Si tratta, quindi, di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d’incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro”.
L’OIC 31 approfondisce operativamente la necessità di iscrivere passività per oneri e rischi futuri in applicazione del principio della prudenza, offrendo, peraltro, un approfondimento sulle differenti tipologie di fondi che possono essere rilevati e la specifica voce di bilancio in cui sono classificati.