Pressoché tutte le imprese colpite dalla crisi hanno proceduto ad operazioni di copertura/contenimento delle perdite riducendo le quote di ammortamento e attingendo alle riserve generate dalla rivalutazione di immobili e impianti e, pur in presenza di segnali di crisi e di incertezze significative sui tempi e sulle possibilità di ripresa, hanno redatto bilanci in continuità d’impresa avvalendosi della facoltà accordata dall’art. 38-quater del DL 34/2020 (introdotto in sede di conversione dalla L. 77/2020)
Le imprese che hanno avvertito in misura più rilevante gli effetti della crisi, subendo perdite tali da erodere di oltre un terzo o addirittura azzerare il capitale sociale, hanno inoltre seguito – anche sull’onda dell’informativa fornita dalle associazioni di categoria, dei suggerimenti dei professionisti e delle rassicurazioni della politica - una strategia di prudente attesa, facendo ricorso alle disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale introdotte dall’art. 6 del Dl 23/2020 e riscritte dall’art. 1, comma 266, della L. Finanziaria n.178/2020: disposizioni che hanno disposto il congelamento degli obblighi di ricapitalizzazione di cui agli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del c.c. e la disapplicazione della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.
Orbene, le predette disposizioni hanno sospeso o prorogato l’adempimento di alcuni obblighi previsti a carico di amministratori, sindaci e revisori, ma non hanno escluso le responsabilità dei soggetti investiti di posizioni di amministrazione e controllo delle società.
Non sono state infatti disapplicate, e sono pienamente in vigore: a) il nuovo testo dell'articolo 2086 del codice civile (come modificato dall’art. 375 del CCII), che impone ad ogni imprenditore, che operi in forma societaria o ...