Il primo di questi interventi normativi è stato l’introduzione della SRL semplificata (regolata dall’art. 2463-bis, aggiunto dall'art. 3, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27) che ha di fatto eliminato la previsione di un capitale minimo obbligatorio: capitale che viene indicato, a fini puramente contabili, nell’importo di almeno un euro, e cioè nell’unità di misura della moneta unica europea1. La sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione è poi contemplata dall’art. 182-sexies LF per il debitore che abbia presentato istanza di accesso alle procedure di ristrutturazione del debito e di concordato preventivo; nonché dall’art. 8 del Dl. 118/2021 per l’imprenditore che abbia richiesto la nomina dell’esperto ai fini della composizione negoziata della crisi. Nello stesso filone si colloca il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, in tema di Start-up innovative, che all’art. 26 ha previsto la facoltà di posticipare all’esercizio successivo i termini per l’adozione degli obblighi di ricapitalizzazione di cui agli articoli 2446, comma secondo, e 2482-bis, comma quarto, e 2447 o 2482-ter del codice civile.
In tutte queste ipotesi, la scelta di consentire che la società possa proseguire la propria attività nonostante la perdita del capitale sociale ed il conseguente verificarsi di una causa di scioglimento, si fonda, sostanzialmente, sulla valutazione che i rischi – in termini di impatto sui potenziali creditori e terzi – conseguenti al congelamento ed al differimento degli obblighi di ricapitalizzazione, sono ampiamente compensati dal vantaggio di poter salvaguardare la continuità d’impresa e, correlativamente, il valore dell’azienda e la funzione di garanzia generica che essa riveste per i creditori e per i terzi, nella prospettiva di una ripresa dopo il superamento della crisi e a seguito dell’adozione delle necessarie misure correttive.
Orbene, non è ...