1) Il fatto
Con ordinanza 32035/2021, la sesta sezione civile della Suprema Corte ha accolto il ricorso di alcuni condomini avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catania, che aveva riformato la pronuncia resa dal Tribunale di Siracusa.
In particolare, la domanda proposta dai condomini aveva ad oggetto la redazione ex novo delle tabelle millesimali del condominio. Il Tribunale siciliano, adito in primo grado, aveva accolto la domanda attrice, ritenendone sussistenti i presupposti di legge.
In secondo grado, però, la Corte d’Appello di Catania, in accoglimento del gravame proposto, riformava la sentenza, ritenendo infondata la “domanda di revisione delle tabelle millesimali” avanzata dai condomini.
Questi ultimi proponevano allora ricorso per Cassazione, articolato su tre motivi: 1) nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione; 2) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.; 3) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.
Evidenziavano i ricorrenti, in particolare, come la domanda originariamente proposta fosse quella di redazione ex novo delle tabelle millesimali e non di revisione di quelle già esistenti. Sottolineavano, peraltro, come anche la Corte di Appello avesse affermato che il condominio avrebbe dovuto adottare le tabelle millesimali redatte dal CTU nominato, salvo poi dichiarare infondata la domanda di “revisione” delle stesse.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ritenendolo manifestamente fondato e adottando la procedura di cui all’art. 380 bis c.p.c. In particolare, gli Ermellini sanciscono che incorre “nel vizio di ultrapetizione il giudice che, adito con domanda di formazione giudiziale delle tabelle, pronunci in ordine alla sussistenza di errori o alterazione nel rapporto tra i valori delle singole unità immobiliari”, ponendo l’accento sulla diversità tra le due domande.
2) Le tabelle millesimali
Per una disamina più approfondita della decisione in commento pare ...