Premessa normativa
Si premette che, con l’introduzione della cedolare secca sugli affitti prevista dall’art. 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, contenente Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale, le persone fisiche che possiedono immobili e li concedono in locazione per uso abitativo possono scegliere tra due modalità di tassazione:
- la tassazione ordinaria;
- la tassazione c.d. a “cedolare secca”.
La cedolare secca è un regime facoltativo che permette al locatore, nella maggior parte dei casi, di ottenere un sensibile risparmio d'imposta in quanto sostituisce, alla progressività delle aliquote della tassazione ordinaria IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, un'aliquota fissa del 21% o del 10%. Inoltre, in caso di opzione per la cedolare, non sono dovute le imposte di registro e di bollo.
Questa facoltà riguarda le persone fisiche, titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento di un immobile che danno in locazione fuori dall’esercizio di attività di impresa, arti e professioni. Nel caso in cui il locatore opti per la cedolare secca:
- il locatore applica sul totale dei canoni di locazione un’imposta sostitutiva;
- i redditi da locazione non sono più rilevanti ai fini IRPEF (ma vanno comunque indicati in dichiarazione ai fini del riconoscimento di benefici collegati al possesso di requisiti reddituali; come per esempio la determinazione dell’ISEE).
Considerando che l'aliquota minima IRPEF è pari al 23% (massima al 43%) e che, invece, l'aliquota ordinaria della cedolare secca è pari al 21% (ridotta per alcune tipologie di locazioni al 10%), il locatore ha o può avere, in linea di massima, convenienza ad applicare quest'ultima sui propri contratti di locazione.
Per usufruire della tassazione agevolata della cedolare secca, con i ...