Il fatto di causa e il giudizio di merito.
Un Condominio proponeva un giudizio di risarcimento del danno nei confronti del precedente amministratore per il risarcimento dei danni subiti a seguito della mancata compravendita di un’area condominiale, gravata da vincoli ipotecari non sperabili ancorchè agevolmente riscontrabili.
Specificava l’attore che l’assemblea (del novembre 2011), valutate le proposte di acquisto del bene in questione, aveva deliberato all’unanimità la vendita del bene e aveva conferito all’amministratore l’incarico di seguire tutte le pratiche inerenti il passaggio di proprietà sino all’atto di vendita.
Il convenuto dava attuazione al deliberato, stipulando il preliminare con l’espresso impegno, contenuto in tale atto, a garantire che il terreno era di esclusiva proprietà e disponibilità dei condòmini e che sarebbe stato trasferito al rogito libero da formalità pregiudizievoli.
Tale impegno si rivelava tuttavia inattuabile, poiché il notaio incaricato segnalava la presenza di gravami ipotecari che rendevano impossibile la vendita.
Ne derivava la necessità di un accordo transattivo di risoluzione del contratto preliminare, con conseguente restituzione delle somme versate dal promissario acquirente oltre alle spese legali sostenute da questi e dal Condominio.
La responsabilità del convenuto sarebbe riconducibile alla negligenza e mancata prudenza e accortezza per non aver preventivamente verificato la regolarità e percorribilità della trattativa, con valutazione prognostica positiva fino al definitivo o quantomeno perfezionando il definitivo rapporto pattizio a superamento delle criticità riscontrate o comunque agevolmente riscontrabili.
La difesa dell’amministratore convenuto verteva invece sulla contestazione degli assunti del condominio attore, avendo egli adempiuto all’incarico conferitogli, non rientrando nella comune ordinaria diligenza cui è tenuto il mandatario l’obbligo di svolgere attività di tipo tecnico-giuridico, la cui omissione gli veniva imputata, tanto più che la risoluzione contrattuale dipendeva da vincoli giuridici preesistenti.
Il ...