In sostanza, il nuovo comma 3 della disposizione citata prevede che non rientrano tra le prestazioni di servizi non imponibili sul piano IVA i servizi di trasporto resi a soggetti diversi: dall’esportatore; dal titolare del regime di transito; dall’importatore; dal destinatario dei beni; dal prestatore di servizi di spedizione relativi ai trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto, ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonché ai trasporti di beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi di spedizione siano inclusi nella base imponibile; dal prestatore di servizi relativi alle operazioni doganali.
La necessità di meglio definire il perimetro della non imponibilità di servizi internazionali di trasporto di beni è derivata dal fatto che la norma dell’art. 9, comma 1, n. 2 DPR 633/1972 non richiede alcun requisito o condizione particolare, di natura oggettiva o soggettiva, relativamente al committente del trasporto. In altre parole, non prevede che il servizio debba essere reso direttamente nei confronti dell’esportatore, dell’importatore o del destinatario dei beni.
Sicché, tra gli operatori del settore, si era giustamente affermata la prassi di fatturare in regime di non imponibilità IVA non solo le prestazioni di trasporto internazionale rese direttamente nei confronti dell’esportatore (importatore, etc.), bensì anche alle prestazioni rese da altri vettori, o sub-vettori, nei confronti del vettore principale o di consorzi di vettori o di società cooperative di vettori.
Del resto, anche l’Amministrazione finanziaria ha interpretato la norma negli stessi termini, considerando il beneficio della non imponibilità applicabile anche nel caso in cui il suddetto trasporto venga effettuato da più vettori o da terzi sub-contraenti (cfr. C.M. del 3.8.79, n. 26, e le precedenti C.M. del 3.11.1973, n. 62 e ...