Il fatto.
In seguito ad immissioni di arbusti sul suo terrazzo, la proprietaria di un’unità immobiliare sita all’interno di un edificio cita in giudizio il Condominio, in persona dell’amministratore p.t., al fine di vedere accertata la violazione, ai propri danni, dell’art. 7 del regolamento condominiale (recante il divieto di immissione di arbusti e fogliame) e, contestualmente, sentire condannare il Condominio al pagamento, in proprio favore, di un “indennizzo”.
La Corte di Appello definisce il processo in rito, dichiarando il difetto di legittimazione passiva del Condominio ed osservando che delle singole violazioni del regolamento condominiale devono rispondere i soli condòmini trasgressori o, al massimo, l’amministratore di condominio, per non aver fatto osservare il regolamento condominiale.
Avverso tale decisione, l’originaria attrice propone ricorso per Cassazione ribadendo, con l’unico motivo spiegato, la sussistenza di legittimazione passiva in capo al Condominio rispetto alle domande proposte.
La Corte di Cassazione, confermate tutte le statuizioni dei giudici di secondo grado, dichiara il ricorso inammissibile.
Il caso appena esposto offre, dunque, lo spunto per esaminare alcune interessanti questioni di diritto condominiale, con precipuo riferimento alla tematica delle responsabilità connesse alla violazione del regolamento di condominio.
“Le” responsabilità per violazione del regolamento di condominio.
Il primo dato da cui muovere - confermato dell’ordinanza in commento - è rappresentato dalla circostanza che il condòmino trasgressore di prescrizioni del regolamento risponde, in proprio, di siffatte violazioni.
Si tratta, a ben vedere, di una responsabilità di natura contrattuale per violazione di un’obbligazione derivante da regolamento negoziale (arg. da Cass., sez. VI-2, 7 agosto 2018, n. 20567, per cui il regolamento di condominio, anche nei suoi effetti tipicamente regolamentari, è pur sempre un atto di produzione privata).
Chiara, d’altronde, in tal senso ...