Il Caso
Due condomine comproprietarie di un immobile in uno stabile in Roccaraso, ricorrevano vittoriosamente al Tribunale di Sulmona per rivendicare la proprietà esclusiva di un locale a piano terra, nel tempo utilizzato per l’alloggiamento di impianti termici e idrici condominiali, in quanto loro attribuita dal dante causa nei contratti di donazione del 1991.
La Corte d’Appello Aquilana ribaltava il verdetto, affermando piuttosto la condominialità dei suddetti locali per un duplice ordine di motivi: 1) in ragione della funzione condominiale dei citati ambienti laddove ospitavano gli impianti termici e idrici del fabbricato rientranti tra le parti comuni ex art. 1117 c.c.; 2) a seguito di interpretazione degli atti di donazione del 1991, escludendo che gli stessi volessero trasferire in via esclusiva la “sala caldaia”.
Con l’ordinanza n. 35514/2021 la Suprema Corte accoglieva il ricorso proposto dalle originarie attrici soccombenti in Appello, cassando la sentenza gravata con rinvio per due evidenziati errori di diritto commessi dai Giudici di Appello.
La motivazione
In primo luogo, la Corte D’Appello de l’Aquila riteneva prevalente la presunzione di condominialità del locale in questione valutando le caratteristiche strutturali e teleologiche con le quali attualmente si presentava, alloggiando i contatori e i quadri degli impianti idrici e termici di tutti gli appartamenti; ometteva però di valutare la circostanza riferita dalle parti che al momento della costituzione del condominio, ovvero al primo atto di donazione dell’unico proprietario del fabbricato di un’unità immobiliare frazionata intervenuto nel 1946, nel locale in questione non vi fosse la sala caldaia, costruita solo con lavori di ristrutturazione successivi.
Evidenza la Suprema Corte come, seppure sia incontestabile che rientrino tra le parti comuni dell’edificio ex art. 1117 c.c. anche i volumi tecnici destinati all’alloggiamento degli impianti del fabbricato per essere ...