La vicenda
L’assemblea condominiale delibera di ripartire – nella misura dei due terzi del totale, ai sensi dell’art. 1126 c.c. – le spese di riparazione di un terrazzo di proprietà di uno dei condòmini e che copre uno soltanto dei due corpi di fabbrica di cui si compone l’edificio, suddividendo l’importo tra tutti i compartecipi al condominio, compresi quelli abitanti nell’altro corpo di fabbrica, secondo la tabella millesimale generale. Con il medesimo atto, stabilisce altresì di rivestire in legno le porte degli ascensori, applicando i medesimi criteri di ripartizione della relativa spesa.
Due condòmini impugnano la decisione assembleare, ottenendo l’annullamento della delibera solo in punto di ripartizione delle spese di manutenzione della terrazza. Il Tribunale, infatti, ritiene che il rivestimento con pannelli in legno delle porte dell’ascensore non costituisca un’innovazione, cui applicare la disciplina degli artt. 1120 e 1121 c.c., in particolare per ciò che concerne il riparto delle spese.
Trasferita in grado d’appello la controversia, la corte territoriale accoglie il gravame avanzato in via principale dal condominio contro l’annullamento della parte di delibera concernente la ripartizione delle spese per la manutenzione del terrazzo, in considerazione del fatto che quest’ultimo funge da copertura ad un corpo di fabbrica nel quale è collocato anche l’ex alloggio del portiere, di proprietà condominiale, sebbene allo stato concesso in locazione a terzi, con divisione dei relativi canoni tra tutti i condòmini dell’intero edificio. Rigetta, invece, l’appello proposto in via incidentale dagli attori in primo grado, confermando la decisione del tribunale in punto di esclusione del carattere innovativo del rivestimento ligneo applicato alle porte dell’ascensore.
Avverso tale sentenza viene proposta istanza di revocazione, denunciando l’errore di fatto relativo all’omessa considerazione che la ripartizione delle spese doveva essere eseguita (non sulla base dei millesimi ...