1. Prima della riforma del condominio la giurisprudenza prevalente aveva dato risposta negativa al quesito se la modifica della destinazione di una parte comune costituisse una innovazione vietata.
Si era, pertanto, ritenuto che: a) la delibera assembleare di destinazione a parcheggio di un’area di giardino condominiale, interessata solo in piccola parte da alberi di alto fusto e di ridotta estensione rispetto alla superficie complessiva, non dava luogo ad una innovazione vietata ai sensi dell’art. 1120 c.c., non comportando tale destinazione alcun apprezzabile deterioramento del decoro architettonico, né alcuna significativa menomazione del godimento e dell’uso del bene comune, ed anzi, da essa derivando una valorizzazione economica di ciascuna unità abitativa e una maggiore utilità per i condomini (Cass. 12 luglio 2011 n. 15319; b) per la delibera la quale aveva autorizzato la trasformazione in aiuola erbosa di mq. 12,82 di marciapiede e precisamente di una striscia di tale marciapiede larga mt. 0,80 e lunga mt. 14,40, nonché la collocazione sull’aiuola stessa di una rastrelliera per il deposito di biciclette, non era richiesto il consenso unanime dei condomini, in quanto nessuna di tali opere costituiva innovazione vietata per avere reso una parte comune inservibile all’uso o al godimento di un solo condomino (Cass.23 ottobre 1999 n. 11936).
Non si riesce peraltro a comprendere come il consenso unanime dei condomini possa superare il divieto previsto da una norma imperativa.
In senso contrario a tale orientamento si era, invece, affermato che l’utilizzazione a parcheggio di autovetture private di un’area comune alberata originariamente goduta come parco-giardino in relazione alla sua apprezzabile estensione, non si traduce in un miglioramento della cosa comune, ma comporta mutamento ed alterazione della destinazione della medesima, in pregiudizio dei diritti dei singoli condomini, per cui non può essere validamente deliberata dall’assemblea con le ...