Il bonus facciate ante legge di Bilancio 2022
L'art. 1, commi da 219 a 224, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), come modificato dall'art. 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), prevede una detrazione del 90% delle spese documentate sostenute negli 2020 e 2021 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (c.d. bonus facciate).
Le tipologie di interventi che danno diritto al bonus, nonché la misura della detrazione spettante, sono individuate dai commi da 219 a 221 del detto art. 1 della legge di Bilancio 2020; il comma 222 stabilisce, inoltre, le modalità di fruizione della detrazione mentre, per le modalità applicative, il comma 223, rinvia al regolamento (D.M. 18 febbraio 1998, n. 41) recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio previste dall'art. 16-bis del D.P.R. 23 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
Per la detrazione in esame, non è stabilito né un limite massimo di detrazione, né un limite massimo di spesa ammissibile. La detrazione, pertanto, spetta nella misura del 90% calcolata sull'intera spesa sostenuta ed effettivamente rimasta a carico; va ripartita in 10 quote annuali di pari importo, da far valere nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi, e spetta fino a concorrenza dell’imposta lorda.
Sotto il profilo oggettivo, la detrazione spetta, tra l'altro, a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano ubicati in zona A o B di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. Secondo quanto stabilito dall'art. 2 del predetto D.M. n. 1444/1968, sono classificate «zone territoriali omogenee:
A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq».
Sotto il medesimo profilo, la norma prevede, inoltre, che, ai fini del bonus facciate:
- gli interventi devono essere finalizzati al «recupero o restauro della facciata esterna» e devono essere realizzati esclusivamente sulle «strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi»;
- «Nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, (...), e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell'allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008».
Si tratta, a titolo esemplificativo, del consolidamento, del ripristino, del miglioramento e rinnovo dei predetti elementi costituenti la struttura opaca verticale della facciata stessa e della mera pulitura e tinteggiatura della superficie, del rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi nonché dei lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.
La detrazione non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, nonché per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli.
La ratio della normativa in esame è, dunque, quella di incentivare gli interventi edilizi, finalizzati al decoro urbano, rivolti a conservare l'organismo edilizio, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, in conformità allo strumento urbanistico generale ed ai relativi piani attuativi favorendo, altresì, lavori di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici.
Profilo soggettivo
Sotto il profilo soggettivo, la Circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E, ha chiarito che la detrazione riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari. A tale fine, i soggetti beneficiari devono possedere o detenere l'immobile oggetto dell'intervento in base ad un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.
In particolare, rientrano nel campo soggettivo di applicazione del bonus facciate, le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, "gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali)".
La Circolare, richiamando il regolamento di cui al decreto interministeriale n. 41 del 1998, ha chiarito che i contribuenti che intendono avvalersi del bonus facciate sono tenuti, tra l'altro, a conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici "copia della delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese".
Per quanto concerne la ripartizione delle spese condominiali sulle parti comuni, l'art. 1123 c.c. prevede che «le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione».
La Circolare 8 agosto 2020, n. 24/E, sia pure con riferimento al Superbonus, ha chiarito che il singolo condomino fruisce della detrazione per i lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici, in ragione dei millesimi di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli artt. 1123 e seguenti c.c.
Con la Risposta a interpello 8 settembre 2021, n. 628, l’Agenzia delle Entrate ha dato soluzione positiva al dubbio di una Fondazione che, in qualità di condòmino, dopo aver sostenuto integralmente spese relative ai lavori di recupero della facciata – lavori che si è impegnata a sostenere in esecuzione di quanto indicato espressamente negli atti di compravendita con tutti gli altri condòmini – vorrebbe usufruire del bonus facciate per l’intera spesa, e provvedere autonomamente e direttamente agli adempimenti connessi alla fruizione dell’agevolazione al posto dell’amministratore del condominio. In tal caso si è quindi ritenuto che, ai fini dell’applicazione dell'agevolazione in esame, si possa considerare rispettata la previsione dell’art. 1123 c.c., avendo tutti i condomini, attraverso gli atti di compravendita, anche in mancanza di una deliberazione assunta dall'assemblea di condominio, acconsentito all'esecuzione dei lavori a spese dell'istante.
La legge di bilancio n. 234/2021
L’intervento della legge di bilancio 2022 sull’agevolazione ha introdotto novità importanti sulla percentuale di detrazione, riducendola notevolmente, e aprendo la strada ad alternative fiscali più convenienti.
In particolare, l’art. 1, comma 39, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha modificato l'art. 1, comma 219, della legge n. 160 del 2019, sostituendo le parole: «negli anni 2020 e 2021» con le seguenti: «nell'anno 2022» e le parole «90%» sono sostituite dalle seguenti: «60%».
Di conseguenza, il comma 219 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020, viene così a disporre: “Per le spese documentate, sostenute nell’anno 2022, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 60%.
È questa la principale novità prevista per il bonus facciate dal comma 39 dell’art. 1, del testo della legge di bilancio 2022, che estende per un ulteriore anno l’applicazione della detrazione per le spese documentate relative ad interventi, anche solo di pulitura e tinteggiatura esterna, che hanno come fine il recupero o il restauro della facciata esterna degli edifici esistenti situati in zone A o B.
Alla proroga con riduzione della detrazione del bonus facciate 2022 si affianca la conferma della cessione del credito e dello sconto in fattura, opzioni appesantite però dai nuovi obblighi del visto di conformità e dell’attestazione di congruità previsti dal decreto Antifrodi (D.L. 11 novembre 2021, n. 157), abrogato dal comma 41 della legge n. 234/2021, ma accorpato nel testo della stessa legge di bilancio 2022, con salvezza degli atti e dei provvedimenti adottati nonché degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo D.L. n. 157/2021.
Le misure del decreto Antifrodi
Come appena accennato, il decreto Antifrodi n. 157/2021, ha introdotto nuove misure di controllo preliminare all’opzione dello sconto in fattura e della cessione del credito prevista dall’art. 121 del D.L. n. 34/2020.
In tale ottica il nuovo decreto ha potenziato il ricorso a due strumenti di controllo preventivi limitati, sino ad oggi, solo al Superbonus: visto di conformità e asseverazione della congruità dei prezzi.
In particolare, per effetto delle modifiche normative apportate al decreto Rilancio dal decreto Antifrodi, l’asseverazione dei prezzi diviene obbligatoria in tutti i casi in cui il contribuente intenda fruire delle detrazioni edilizie di cui all’art. 121, comma 2, del D.L. n. 34/2020, ovvero nella forma, alternativa, della cessione del credito/sconto in fattura.
A tal fine l’art. 1, comma 1, lett. a), ha modificato il comma 1 dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020, sicché quest’ultimo viene ora a dispone che ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'art. 121, nonché in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui allo stesso art. 121.
Inoltre, l’art. 1, comma 1, lett. b), del D.L. n. 157/2021, introduce nell’art. 121 del D.L. n. 34/2020 il nuovo comma 1-ter, in base al quale, per le spese relative gli interventi elencati nel comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1, ossia nel caso di esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta corrispondente alle detrazioni edilizie “tradizionali”, necessita che il contribuente richieda il visto di conformità e che i tecnici abilitati asseverino la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell’art. 119, comma 13-bis, del D.L. n. 34/2020.
Il richiamato comma 13-bis, prevede a sua volta che l'asseverazione di cui al comma 13, lett. a) e b), è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'art. 121.
L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione.
Le detrazioni che possono essere “trasformate” in credito d’imposta, esercitando la relativa opzione, elencate nel comma 2 dell’art. 121 del D.L. n. 34/2020, sono le seguenti:
a. recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b), del TUIR (bonus casa o bonus ristrutturazioni);
b. efficienza energetica di cui all'art. 14 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 (ecobonus) e all’art. 119, commi 1 e 2, D.L. n. 34/2020 (superecobonus);
c. adozione di misure antisismiche di cui all'art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, del D.L. n. 63/2013 (sismabonus, compreso il sismabonus acquisti) e all’art. 119, comma 4, del decreto Rilancio (supersismabonus, compreso il supersismabonus acquisti);
d. recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'art. 1, commi 219 e 220, della legge n. 160/2019 (bonus facciate);
e. installazione di impianti fotovoltaici di cui all'art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR, ivi compresi gli interventi di cui all’art. 119, commi 5 e 6, del D.L. n. 34/2020;
f. installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'art. 16-ter, D.L. n. 63/2013 e all’art. 119, comma 8, D.L. n. 34/2020.
Dunque, in base alle disposizioni del decreto Rilancio modificate dal D.L. n. 157/2021, in caso di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, per tutte le detrazioni edilizie tradizionali i tecnici abilitati devono asseverare la congruità delle spese sostenute secondo il disposto dell’art. 119, comma 13-bis, del D.L. n. 34/2020.
Sempre a cura dei tecnici abilitati, viene esteso a tutte le spese agevolate che sono oggetto delle opzioni esercitate ai sensi dell’art. 121, comma 1, lett. a) e b)(opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali), l’obbligo di attestazione della congruità delle spese sostenute, mentre sino alla data dell’11 novembre 2021 (giorno antecedente l’entrata in vigore del decreto Antifrodi), tale adempimento era richiesto solo per gli interventi afferenti il Superbonus (detrazione del 110%) di cui all’art. 121, comma 1, del decreto Rilancio.
Proroga Superbonus 110%
Si evidenzia altresì che con l’art. 1, comma 28, lett. a), b), c), d), e), g), della legge n. 234/2021, viene prorogata la misura del Superbonus 110%, con scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario.
In sintesi, in base al nuovo comma 8-bis dell’art. 119 del decreto Rilancio, per i condomini, le persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione e per le ONLUS, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, è prevista una proroga dell’agevolazione al 2025, con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione (dal 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, al 70% per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2024, fino al 65% per quelle sostenute nel 2025).
È prorogata la possibilità di avvalersi della misura per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa fino al 30 giugno 2023. Per gli stessi soggetti, qualora siano stati effettuati lavori al 30 giugno 2023 per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 (analogamente a quanto già previsto per gli IACP).
Sono soppressi i termini specifici previsti per l’applicazione della detrazione al 110% nei casi di installazione di impianti solari fotovoltaici (31 dicembre 2021) nonché per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (30 giugno 2022).
Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, l’agevolazione fiscale spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo (senza più riferimento al valore ISEE).
Le proroghe si applicano anche per la realizzazione degli interventi trainati.
I prezzari individuati dal D.M. Sviluppo Economico 6 agosto 2020 si applicano anche al sismabonus, agli interventi di adozione di misure antisismiche, al bonus facciate e agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.
Inoltre, come già accennato, con l’art. 1, comma 28, lett. h), i), l), sono state trasfuse nella legge di bilancio 2022 le norme del D.L. 157/2021 che:
- estendono l’obbligo del visto di conformità anche al caso in cui il superbonus sia utilizzato in detrazione nella dichiarazione dei redditi, fatta eccezione per il caso in cui la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle Entrate ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale;
- dispongono che per stabilire la congruità dei prezzi, da asseverarsi da un tecnico abilitato, occorre fare riferimento anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica.
Bonus facciate ed ecobonus 2022 a confronto di convivenza
Per fare un raffronto tra due tipologie di interventi edili, bonus facciate ed ecobonus, quest’ultimo è l’agevolazione fiscale che consente l’esecuzione dei lavori edili finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici (art. 119, comma 1, lett. c), del D.L. n. 34/2020), con conseguente risparmio anche in bolletta. Le aliquote dell’ecobonus ordinario vanno dal 50% al 75% in base al tipo di intervento effettuato (v. art. 14 D.L. n. 63/2013).
Per il confronto con il bonus facciate valga il seguente esempio, prendendo in considerazione un intervento specifico, il cappotto termico (al di là del nuovo Superbonus 110%, la realizzazione del cappotto termico costituisce un elemento portante del raggiungimento dell'efficienza energetica).
Il bonus facciate, come si è visto, consente ora di portare in detrazione il 60% delle spese sostenute nel 2022. L’ecobonus ordinario invece prevede una detrazione del 65%, che può arrivare al 75% per i lavori in condominio se la certificazione prova il miglioramento della prestazione invernale ed estiva.
Si chiami in causa anche il Superbonus 110%, secondo cui il cappotto termico è uno degli interventi trainanti e che quindi “sblocca” lo sgravio fiscale del 110%. In questo caso va preso in considerazione l’aspetto economico non soltanto per i limiti di spesa dei singoli interventi, ma anche per il costo dei materiali e dei ponteggi, notevolmente aumentato negli ultimi tempi (per l’esteso utilizzo del Superbonus 110%).
Se invece si prende in considerazione un altro tipo di intervento, per esempio quello di tinteggiatura e pulitura (quindi lavori che non intervengono dal punto di vista termico), il concorrente del bonus facciate è il bonus ristrutturazione. La sua percentuale di detrazione è minore, pari al 50%, tuttavia dal punto di vista burocratico è molto più semplificato.
Bonus facciate 2022: burocrazia e adempimenti
Visti l’aliquota di detrazione e i limiti di spesa da prendere in considerazione, ora si analizzano gli aspetti legati alla burocrazia e agli adempimenti, anch’essi implicati nella vicenda.
Le novità, come sopra evidenziato, sono state introdotte con il D.L. n. 157/2021 (decreto Antifrodi), che è stato assorbito dalla legge di bilancio 2022.
Cessione del credito e sconto in fattura sono due opzioni alternative alla detrazione con cui si possono utilizzare i bonus edilizi (tranne il bonus giardini e il bonus mobili). Se si decide di avvalersi di tali opzioni al posto della detrazione, bisogna produrre due certificazioni:
- il visto di conformità;
- l’asseverazione della congruità dei prezzi.
Si ricorda infatti che, al pari di quanto già previsto per il Superbonus 110%, anche per i bonus ordinari, tra cui quello del 90% relativo al bonus facciate, a decorrere dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del decreto Antifrodi, fatto salvo dal comma 41 della legge n. 234/2021), è previsto tale duplice obbligo ai fini della cessione del credito e dello sconto in fattura (attestazione di congruità delle spese in relazione ai lavori effettuati e apposizione del visto di conformità da parte di un professionista abilitato).
La legge di bilancio 2022 è intervenuta con dei correttivi, alleggerendo le regole per due tipologie di interventi: quelli in edilizia libera, e quelli di modesta entità, per un valore massimo di 10.000 euro. Gli interventi che rientrano nel bonus facciate, però, non sono compresi nell’elenco dei suddetti lavori per i quali non è necessario produrre visto di conformità e asseverazione.
Infatti, con il comma 29 dell’art. 1 della legge n. 234/2021, è prorogata:
- agli anni 2022, 2023 e 2024 la facoltà dei contribuenti di usufruire dei bonus concessi per gli interventi in materia edilizia ed energetica, alternativamente, sotto forma di sconto in fattura o credito d’imposta cedibile anche a banche e intermediari finanziari;
- al 31 dicembre 2025 la facoltà di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in luogo della detrazione fiscale, per le spese sostenute per gli interventi coperti dal Superbonus.
Inoltre, rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, nonché delle asseverazioni e attestazioni in parola, sulla base dell’aliquota di detrazione fiscale prevista per ciascuna tipologia di intervento.
Pertanto, il bonus facciate, pur non avendo un limite di spesa, è comunque soggetto alla congruità delle spese. Anche dal punto di vista burocratico, quindi, è più conveniente eseguire i lavori con il bonus ristrutturazioni o con l’ecobonus, ordinario o al 110% (Superbonus) che non con il bonus facciate.