Modello intra 1 bis – spedizioni
Per le spedizioni o cessioni Intra-Ue la maggiore novità riguarda il nuovo obbligo di inserire nel modello, ai fini statistici, l’informazione relativa all’origine non preferenziale dei beni spediti. Sotto questo profilo il regolamento Ue 2020/1197 prevede espressamente che il dato sull’origine segue le regole doganali: per le merci unionali bisogna far riferimento allo Stato membro in cui il bene è ottenuto o prodotto, ovvero, nel caso in cui la produzione riguarda più Stati membri lo Stato in cui i beni sono stati sottoposti all’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata; per i beni non unionali bisogna far riferimento alle regole doganali relative all’attribuzione dell’origine non preferenziale. Questa informazione non è sempre a disposizione dello speditore nazionale o unionale creando non pochi problemi alle imprese che dal 2022 dovranno organizzarsi per acquisire e comunicare correttamente l’informazione sul modello Intra 1 bis.
Modello Intra 2 bis - acquisti
L’elenco riepilogativo degli acquisti Intra Ue si redige solo ai fini statistici. Per questo modello viene abolito l’obbligo di presentazione trimestrale e per la presentazione mensile viene innalzata a 350.000 euro la soglia degli acquisti totali effettuati nel trimestre ovvero in uno dei quattro trimestri precedenti. Nel modello non è più richiesta la compilazione delle informazioni relative a Stato e codice Iva del fornitore e ammontare delle operazioni in valuta.
Regole comuni Intra 1 bis e 2 bis
La determinazione prevede una semplificazione sia per le cessioni e gli acquisti Intra-Ue per le spedizioni e gli arrivi di beni di valore inferiore a 1.000 euro. Per questi trasferimenti non è necessario indicare in modo specifico il dato della classificazione doganale dei singoli beni (nomenclatura combinata), ma è possibile utilizzare il ...