Termini di consegna ai sostituiti e di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate
I termini per effettuare l’adempimento sono cambiati a seguito delle modifiche introdotte, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, dall’art. 16-bis del DL 124/2019, convertito con modificazioni dalla L. 157/2019. I nuovi commi 6-quater e 6-quinques dell’articolo 4 del D.P.R. 322/1998 prevedono, dal 2021, il termine del 16 marzo come unica scadenza sia per la consegna della CU sintetica agli interessati che per l’invio telematico della CU ordinaria all’Agenzia delle entrate.
Rimane, invece, fermo il termine per la trasmissione telematica delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, che può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), fissato al 31 ottobre di ciascun anno.
CU 2022 - Modello sintetico e modello ordinario
La CU 2022, che mantiene sostanzialmente la struttura degli scorsi anni, si compone di due diversi modelli:
- Il Modello sintetico, da consegnare ai sostituiti.
- Il Modello ordinario, da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate. Nella CU - Modello ordinario, i punti comuni ai due modelli, quello per il contribuente e quello per l’Agenzia delle Entrate, sono indicati con la stessa numerazione ed evidenziati in caselle con il bordo tratteggiato, mentre le informazioni da trasmettere esclusivamente all’Agenzia sono riportate in caselle senza tratteggio.
Di seguito si analizzano le regole generali di compilazione, nonché le principali novità, di alcune sezioni della Certificazione ordinaria, con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e assimilato.
FRONTESPIZIO
Vengono fornite nuove istruzioni per la compilazione del Frontespizio nelle ipotesi di sostituzione e/o annullamento di una ...