Secondo la S.C., nel caso di sopraelevazione di più piani, la determinazione dell’indennità previsa dall’art. 1127, ultimo comma c.c., deve essere effettuata dividendo il valore del suolo per il numero dei piani preesistenti e di quelli di nuova costruzione; il quoziente va moltiplicato per il numero di questi ultimi, sottraendo dal prodotto così ottenuto la quota che, tenendo conto del precedente stato di fatto e di diritto, spetterebbe al condomino che ha eseguito la sopraelevazione; deve, invece, respingersi come errato il diverso criterio secondo il quale l’indennità andrebbe calcolata piano per piano, iniziando dal primo e considerando il nuovo piano nel computo dell’indennità per il piano soprastante, come se si trattasse di un piano già costruito (Cas. 7 aprile 2014 n. 8096; Cass. 5 aprile 1977 n. 1300, Giur. it. 1978, I, 1, 568; Cass. 26 marzo 1976 n. 1084, Giust. civ. 1976, I, 1299; Cass. 18 maggio 1967 n. 1055, Foro it. 1967; I, 1147; Cass. 27 aprile 1961 n. 959, Giust. civ. 1961, I, 1168; Cass. 20 giugno 1960 n. 1635, ivi 1960, I, 959).
Un esempio pratico può servire a comprendere meglio il problema.
Supponendo che in un edificio di tre piani, in cui il valore del suolo è pari a 120, il proprietario dell’ultimo piano intenda costruire altri due piani, applicando il criterio ritenuto come l’unico corretto dalla S.C., per calcolare l’indennità si dovrebbe dividere il valore del suolo (120) per il numero dei piani preesistenti e di quello di nuova costruzione (3+2=5); il quoziente (24) dovrebbe essere moltiplicato per il numero dei piani di nuova costruzione (2) ed il prodotto (48) andrebbe diminuito della quota, pari ad un terzo (16), che, tenuto conto del preesistente stato di fatto e di diritto, spetterebbe al condomino che ha eseguito la ...