Data l’importanza di queste norme, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto ed emanare in data 25 febbraio 2022 una propria circolare, la numero 5/E, per spiegare meglio la portata di queste disposizioni che trovano applicazione per le operazioni effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2024.
Le modifiche apportate alla disciplina IVA riferita alle operazioni effettuate da enti non commerciali a carattere associativo consentono di sanare la procedura di infrazione nella quale l’Italia è incorsa da parte della Comunità Economica Europea.
A seguito di tali modifiche le operazioni di seguito indicate risultano non più escluse dal campo di applicazione dell’IVA, ma rilevanti ai fini dell’Iva stessa, anche se in regime di esenzione.
Di seguito spieghiamo comma per comma, le variazioni intervenute.
Articolo 5 comma 15-quater.
Il comma in oggetto va a modificare gli due articoli del decreto istitutivo dell’Iva, il Dpr 633/72, in particolare:
- il comma 15-quater alla lettera a) modifica l’articolo 4 del Dpr 633/72, che riguarda le operazioni effettuate nell’esercizio dell’impresa rilevanti ai fini Iva;
- il comma 15-quater alla lettera b) modifica l’articolo 10 del Dpr 633/72, che riguarda le operazioni esenti da Iva.
Come anticipato, la lettera a) del comma 15-quater va a modificare l’articolo 4 del Dpr 633/72 inserendo alcune operazioni che in precedenza erano escluse espressamente dall’ambito di applicazione Iva. In virtù di queste modifiche, rientrano nel campo di applicazione Iva e si considerano effettuate nell’esercizio di impresa:
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, nei confronti di ...