IL CASO AFFRONTATO DA TRIB. MI, SEZ. XIII CIV., 2 SETTEMBRE 2021, N. 7066.
La sentenza in esame affrontava il caso di una società proprietaria di un capannone che, a suo dire, doveva considerarsi di proprietà esclusiva e non facente parte del Condominio e, come tale, da non ricomprendere nelle tabelle millesimali. Tale società contestava, altresì, di partecipare solo parzialmente alla gestione condominiale, avendo gestione, servizi e utenze proprie, ed usufruendo di un accesso autonomo alla propria unità.
Ulteriore doglianza riguardava l’impugnazione sia della delibera di approvazione delle tabelle millesimali, sia delle tabelle stesse perché entrambe prive dell’unanimità dei consensi ed in ogni caso errate (non rispecchiando la reale consistenza delle singole unità).
Nello specifico, la parte attrice notificava un atto di citazione per vedere accolte le seguenti conclusioni: «1) accertare e dichiarare che il mappale 214b e il capannone insistente sullo stesso, in quanto di proprietà esclusiva di Viscom, non fanno parte del Condominio e, come tali, non devono ricomprendersi in alcuna delle tabelle millesimali dello stesso; 2) accertare e dichiarare che Viscom è proprietaria delle parti comuni del Condominio in ragione di 255 millesimi, relativi al mappale 214i (con esclusione dei mappali 214b, 214g e 214h); 3) accertare e dichiarare che Viscom partecipa alla gestione condominiale in modo parziale; 4) dichiarare nulla o annullabile e, conseguentemente, revocare e annullare la delibera assembleare del 20.02.2019 e le tabelle approvate in quella sede per difetto dell’approvazione all’unanimità, dichiarandosi, in ogni caso, che tali tabelle sono errate e non rispecchiano la reale consistenza delle singole unità immobiliari né rispettano l’art. 1123 c.c.; 5) dichiararsi errata la tabella millesimale denominata “millesimi fabbricato”, in quanto, (i) se considerata rappresentativa delle proprietà condominiali, la relativa approvazione richiede l’unanimità dei consensi e, (ii) se invece ritenuta ...