Il fatto.
Nei due gradi di merito veniva affrontata la controversia, insorta tra amministratore ed ente condominiale, per il pagamento del compenso per l’attività svolta dal primo; in particolare, i giudici di merito rigettavano l’istanza del condominio, che sosteneva l’incompetenza per materia del Giudice di pace in favore del Tribunale quale giudice del lavoro, motivo che veniva riproposto nel ricorso depositato innanzi alla Corte di Cassazione.
Il mandato quale rapporto giuridico tra amministratore e condominio.
La pronuncia in commento evidenzia che “il rapporto dell'amministratore rispetto al condominio è qualificabile in termini di contratto di mandato, le cui disposizioni sono applicabili ai sensi dell'art. 1129, comma 15, cod. civ., per quanto non disciplinato in modo specifico dalla predetta norma con riguardo alla sua nomina, revoca ed obblighi”; conclusione, peraltro, già ribadita – sotto altri profili – da altre pronunce della Suprema Corte di Cassazione (ad esempio, l’amministratore è tenuto a rendere il conto della propria gestione: Cass., ord. n. 1186 del 2019; inoltre, “poiché il credito dell'amministratore per il recupero delle somme anticipate nell'interesse del condominio si fonda, ex art. 1720 c.c., sul contratto di mandato con rappresentanza che intercorre con i condomini”, è l'amministratore che deve offrire la prova degli esborsi effettuati; i condomini, e quindi il condominio - tenuti, quali mandanti, a rimborsare le anticipazioni effettuate, a pagare il compenso, oltre al risarcimento dell'eventuale danno – devono, viceversa, dimostrare di avere adempiuto all'obbligo di tenere indenne l'amministratore di ogni diminuzione patrimoniale in proposito subita; Cass. ord. n. 20137 del 2017).
In proposito, il rapporto di mandato è stato riconosciuto anche in caso di nomina dell’amministratore da parte del Tribunale, non trattandosi di un ausiliare del giudice: “in tema di condominio negli edifici, il decreto emesso ai sensi dell'art. 1129, ...