La vicenda
Una società cooperativa chiede ed ottiene un decreto ingiuntivo contro un condominio, per il pagamento del corrispettivo per servizi di pulizia eseguiti nel fabbricato condominiale. In sede di opposizione, a giustificazione della sospensione del pagamento delle somme ingiunte, il condominio propone eccezione d’inadempimento ex art. 1460 c.c., per la mancata consegna, da parte della società appaltatrice, del documento unico di regolarità contributiva (cosiddetto DURC), che ha esposto il condominio alla responsabilità solidale per la irregolare posizione contributiva e fiscale dei dipendenti della cooperativa.
Accolta l’opposizione al decreto ingiuntivo da parte del Tribunale, non migliore sorte tocca alla società appaltatrice in grado di appello, in quanto la Corte territoriale rigetta il gravame e conferma l’impugnata sentenza, rilevando l’insufficienza della produzione in giudizio del DURC da parte della cooperativa, non essendo allegata la documentazione proveniente dalla sede centrale dell’INPS e/o da tutte le sedi competenti a conoscere delle posizioni assicurative sul territorio. I giudici di secondo grado osservano che la prestazione della cooperativa, ancorché materialmente eseguita, ha esposto il condominio al rischio di subire l’esecuzione forzata per l’esazione degli oneri previdenziali e contributivi ai sensi dell’art. 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, e rilevano che tale pericolo si è poi concretizzato con la notificazione del verbale di accertamento dell’INPS elevato nei confronti del condominio stesso.
La pugnace cooperativa non demorde e propone ricorso per Cassazione, deducendo, in punto di diritto, l’insussistenza dell’obbligo a suo carico di munirsi del DURC prima di richiedere il pagamento del corrispettivo dovuto e, comunque, l’inapplicabilità dell’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 al condominio, che non esercita attività di impresa e non è dotato di personalità giuridica. In ogni caso, aggiunge la ricorrente, la presenza di un DURC in ...