Al fine di sostenere la crescita e lo sviluppo del settore turistico italiano, comparto strategico per l’economia del nostro Paese, il Governo ha messo in campo diverse misure di sostegno. Accanto al superbonus alberghi, la cui data per la presentazione delle domande è scaduta il 31 marzo scorso e all’esonero contributivo per le assunzioni effettuate nel settore dal 31 gennaio sino al 31 marzo 2022, sono ancora disponibili le garanzie a titolo gratuito per finanziamenti richiesti per la nascita di nuove imprese del settore, come anche il fondo rotativo con cui vengono concessi contributi per interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale; è inoltre ancora aperto il bando per accedere al bonus marketing in favore di imprese che operano nella comunicazione e che hanno interesse a realizzare un progetto digitale per promuovere e spingere anche a livello internazionale, il turismo italiano.
Andiamo con ordine e vediamo nel dettaglio in cosa consistono i suddetti aiuti attivi per il settore turistico.
Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico
La garanzia per i finanziamenti in ambito turistico è la misura individuata dall’articolo 2 del Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con modificazioni nella legge 29 dicembre 2021, n. 233. Con tale disposizione, agendo nel quadro del PNRR, è stata istituita, nell’ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, una «Sezione Speciale Turismo», con l’intento di facilitare l’ingresso al credito, concedendo una garanzia pubblica in favore delle imprese che operano già nel turismo e in favore di giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un'attività in questo settore.
L’attuazione della linea di intervento deve rispettare il principio di «non arrecare danno significativo all'ambiente», pertanto verranno agevolati progetti che prevedono nel proprio piano elementi di sostenibilità ambientale.
A chi è indirizzata la Sezione speciale turismo del Fondo di garanzia PMI
La sezione speciale mira a facilitare l’accesso al credito da parte delle imprese alberghiere, delle strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, delle strutture ricettive all'aria aperta, delle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, nonché, i giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un'attività nel settore turistico.
Quali sono le operazioni finanziabili
Le garanzie possono essere rilasciate su singoli finanziamenti o su portafogli di finanziamenti finalizzati a:
- interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale, nel rispetto del principio del principio “non arrecare un danno significativo” di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01;
- assicurare la continuità aziendale delle imprese del settore turistico e garantire il fabbisogno di liquidità e gli investimenti del settore.
La sezione speciale del Fondo di garanzia PMI destinata al turismo è stata dotata di 100 milioni di euro per l'anno 2021, 58 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mentre una riserva del 50 per cento è stata destinata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica.
Come opera la garanzia
La suddetta garanzia:
- è concessa a titolo gratuito;
- l'importo massimo garantito per singola impresa è pari a 5 milioni di euro;
- sono ammesse alla garanzia le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499;
- la percentuale di copertura della garanzia diretta è determinata dalla disciplina emergenziale prevista dal DL Liquidità. Successivamente alla sua scadenza, la copertura della garanzia diretta è fissata nella misura massima del 70% dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria;
- la percentuale di copertura della riassicurazione è determinata dalla disciplina emergenziale prevista dal DL Liquidità. Successivamente alla sua scadenza, la copertura della riassicurazione è fissata nella misura massima dell'80% dell'importo garantito dai confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la copertura dell'80;
- le suddette percentuali di copertura della garanzia diretta e della riassicurazione possono essere incrementate rispettivamente fino all’80% e al 90%, mediante l'utilizzo dei contributi al Fondo, previsti dal decreto del 26 gennaio 2012 e s.m.i. (cd decreto Fund Rising).
Possono beneficiare della garanzia anche beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute o sconfinanti deteriorate, purchè la suddetta classificazione non sia stata effettuata prima del 31 gennaio 2020.
Sono ammissibili altresì i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purchè il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione.
Non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie; mentre per operazioni di investimento immobiliare la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti e può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate con l'erogazione da parte del soggetto finanziatore da non oltre tre mesi, in tal caso però il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.
La Sezione speciale Turismo interviene secondo le seguenti modalità:
- garanzia diretta, ossia rilasciando la garanzia sul portafoglio di finanziamenti in favore del soggetto finanziatore, responsabile dell’erogazione dei finanziamenti ai soggetti beneficiari e della strutturazione e gestione del portafoglio di finanziamenti;
- controgaranzia, ossia rilasciando la garanzia in favore di un confidi, garante del soggetto finanziatore, con il quale il confidi medesimo collabora per la strutturazione e gestione del portafoglio di finanziamenti.
L’intervento è attuato mediante il rilascio di una garanzia a copertura di una quota non superiore all’80% della tranche junior del portafoglio di finanziamenti, fino a un limite massimo di intervento:
- del 7,0% dell’ammontare del portafoglio di finanziamenti, ovvero,
- dell'8,0% dell’ammontare del portafoglio di finanziamenti, nel caso in cui il portafoglio abbia ad oggetto finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti
Valutazione dei soggetti beneficiari e delle operazioni finanziarie
Secondo quanto stabilito dall’Accordo firmato in data 22 febbraio 2022, tra il MISE e il MEF finalizzato a rendere operativa la misura, la concessione delle garanzie dovrà avvenire sulla base di una procedura di valutazione delle imprese turistiche e dei finanziamenti o portafogli di finanziamenti ammissibili. La procedura dovrà individuare almeno 11800 imprese turistiche e verificare che:
- le imprese rispondano ai criteri richiesti per accedere alla garanzia e rientrino nei codici ATECO di cui all’Allegato 1 al suddetto Accordo;
- i finanziamenti o i portafogli di finanziamenti su cui possono essere rilasciate le garanzie per le PMI
siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo". Affinché le operazioni selezionate siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), la selezione prevede di escludere dall'ammissibilità il seguente elenco di attività e attivi: i) attività e attivi connessi ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle; ii) attività e attivi nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; iii) attività e attivi connessi alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; e iv) attività e attivi in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni all'ambiente; - i finanziamenti o i portafogli di finanziamenti su cui possono essere rilasciate le garanzie per le PMI siano volti ad assicurare la continuità aziendale delle imprese del settore turistico e garantire il fabbisogno di liquidità e gli investimenti del settore, nonché a:
- investire nell'innovazione della catena di approvvigionamento;
- investire nella sicurezza e nella sostenibilità ambientale;
- investire nella digitalizzazione per accelerare l'innovazione/trasformazione digitale;
- sostenere il miglioramento della qualità dei servizi e la riqualificazione delle strutture
ricettive; o promuovere le aggregazioni e la creazione di reti di imprese.
Fondo rotativo imprese per il settore turistico
Per quanto concerne interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale realizzati entro il 31 dicembre 2025 da imprese che operano nel settore turistico, sempre nel quadro del PNRR, l’articolo 3 del citato Decreto legge n. 152/2021, prevede contributi di importo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 10 milioni di euro, concessi in combinazione con finanziamenti agevolati.
Beneficiarie della misura sono in dettaglio:
- imprese alberghiere;
- strutture che svolgono attività agrituristica;
- strutture ricettive all'aria aperta;
- imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale;
- stabilimenti balneari;
- complessi termali;
- porti turistici e parchi tematici.
Sono incluse le imprese titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui viene esercitata l'attività imprenditoriale.
Secondo quanto stabilito dal Decreto 28 dicembre 2021 del Ministero del turismo, adottato di concerto con il Ministero dell’economia e finanze che detta le modalità attuative della misura, le suddette imprese devono:
- gestire in virtù di un contratto regolarmente registrato da allegare obbligatoriamente alla domanda un’attività ricettiva o di servizio turistico di immobili o aree di proprietà di terzi;
- ovvero devono essere proprietari degli immobili oggetto di intervento presso cui sono esercitati l’attività ricettiva o il servizio turistico;
- essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese inserite negli elenchi, albi, anagrafi;
- trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in stato di liquidazione anche volontaria o fallimento;
- avere una stabile organizzazione d’impresa sul territorio nazionale (tutti gli interventi devono essere svolti in Italia);
- trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni, della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
- essere in regime di contabilità ordinaria;
- avere ricevuto una positiva valutazione del merito di credito da parte di una Banca finanziatrice e disporre di una delibera di finanziamento della medesima banca.
Non sono ammesse al beneficio le imprese:
- nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 lett. d) del decreto legislativo n. 231/2001;
- i cui legali rappresentanti o amministratori, dirigenti apicali o con responsabilità strategiche alla data di presentazione della domanda, siano sottoposti a misura cautelare ovvero siano stati rinviati a giudizio o condannati, con sentenza anche non definitiva per taluno dei diritti verso la p.a. di cui al titolo II libro II del Codice penale, salvo non sia intervenuta riabilitazione;
- che abbiano ricevuto indebitamente o non rimborsato aiuti di Stato;
- che siano controllate da soci controllanti imprese che abbiano cessato nei 12 mesi precedenti alla presentazione della domanda, un’attività analoga a quella per cui si richiede l’incentivo.
Cosa finanzia il Fondo rotativo per il turismo
Premesso che anche in tal caso gli interventi non devono arrecare un danno significativo all’ambiente, sono ammessi alla misura:
- interventi di riqualificazione energetica delle strutture, compresa la sostituzione integrale o parziale dei sistemi di condizionamento di efficienza energetica dell’aria;
- interventi di riqualificazione antisismica;
- interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
- interventi edilizi funzionali alla riqualificazione energetica e/o antisismica;
- interventi di realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento di attività termali;
- interventi per la digitalizzazione;
- interventi di acquisto e rinnovo mobili e arredi;
- interventi riguardanti porti turistici, centri termali, parchi acquatici e faunistici.
I programmi di investimento devono:
- essere compatibili con le finalità statutarie ed organici e funzionali all’attività esercitata;
- avviati dopo la presentazione della domanda;
- con spese ammissibili tra 500mila euro e 10 milioni di euro, iva esclusa;
- essere conclusi rispettivamente entro 6 mesi e trentasei mesi dalla stipula del contratto di finanziamento e comunque completati entro il 31 dicembre 2025.
Il contributo diretto alla spesa è concedibile nella misura massima del 35 per cento delle spese e dei costi ammissibili, nel limite di spesa complessivo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica.
A copertura della quota di investimenti non assistita dal contributo diretto alla spesa e dall'eventuale quota di mezzi propri o risorse messe a disposizione dagli operatori economici, è prevista la concessione di finanziamenti agevolati con durata fino a quindici anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di trentasei mesi, nei limiti delle risorse disponibili.
Tali incentivi sono alternativi alla garanzia per i finanziamenti del settore turistico innanzi delineata e non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi e sono riconosciuti nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato e delle deroghe previste per il periodo di applicazione del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID19», di cui alla comunicazione della Commissione europea 2020/C 91 I/01, come integrata dalle successive comunicazioni della Commissione.
Spese ammesse al beneficio:
- Servizi progettazione (max 2%)
- Sistemazione suolo aziendale (max 5%);
- Fabbricati, opere murarie (max 50%);
- Macchinari, impianti, attrezzature;
- Spese per la digitalizzazione (max 5%).
Le spese devono essere pagate unicamente tramite un conto corrente dedicato al programma di investimento e i beni cui le stese si riferiscono devono essere:
- beni ammortizzabili;
- qualora si tratti di beni mobili esclusivamente usati nell’ambito dell’impresa;
- essere acquistati a condizioni di mercato da imprese che nei 24 mesi precedenti la presentazione della domanda non siano state controllate o partecipate anche per via indiretta, per almeno il 25%, da medesimi altri soggetti;
- figurare nell’attivo di bilancio per almeno tre anni per le PMI e 5 per le grandi imprese.
In ogni caso, sono escluse le spese per le quali non sia adeguatamente provata l’idoneità a realizzare un miglioramento dell’offerta turistica con investimenti orientati alla sostenibilità ambientale.
Il tasso di interesse da applicare al finanziamento è pari allo 0.50 per cento annuo.
Bonus marketing turismo
Tra le misure in favore del settore turistico rientra infine il bonus marketing del turismo. Si tratta di un bando pubblicato sul sito di ENIT (Agenzia Nazionale del Turismo) che viene finanziato attraverso il Fondo per la promozione del turismo in Italia istituito con l’articolo 179, comma 1 del Decreto Rilancio (Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77).
Con tale misura, Enit e il Ministero del turismo mettono a disposizione contributi finalizzati alla valorizzazione della capacità di adattamento al mercato turistico attraverso il sostegno a progetti integrati, mirati al miglioramento della comunicazione digitale e all’attrattività del Sistema Paese, in attuazione del Piano di Promozione 2020.
Obiettivo della misura è precisamente quello di finanziare interventi di commercializzazione e promozione di prodotti turistici riferiti:
- all’ideazione di iniziative innovative per la produzione e la veicolazione di contenuti editoriali e/o materiali multimediali per campagne di marketing digitale;
- lo sviluppo e l’adozione di tecnologie digitali integrate per la messa in rete di offerte di servizi e prodotti turistici;
- la costruzione e/o lo sviluppo di destinazioni e/o prodotti turistici innovativi.
Il bando, secondo quanto meglio precisato nel decreto ministeriale 11 agosto 2021, è destinato alle imprese di comunicazione e finanzia nel dettaglio progetti, iniziative e campagne di informazione e di promozione con un contributo che parte da 300.000 fino a 900.000 euro.
A chi è rivolto il bonus marketing settore turistico
Sono ammesse alla misura di sostegno tutte le imprese, in forma singola o aggregata, che operano nell’ambito delle attività di comunicazione riferite alla creazione e alla pianificazione di campagne promozionali e al posizionamento di campagne pubblicitarie nonché nei settori del marketing turistico e di promozione del territorio, attive sia sul territorio italiano che sul territorio estero.
Per accedere al bonus, le imprese interessate devono provare il possesso di una serie di requisiti tecnico professionali, quali:
- aver concluso, nell’ultimo triennio, almeno 1 (un) contratto su servizi di comunicazione digitale almeno pari all’importo minimo richiesto per il finanziamento dell’intervento progettuale proposto;
- ovvero in alternativa aver concluso, nell’ultimo triennio, al massimo 2 (due) contratti su servizi di comunicazione digitale almeno pari alla metà dell’importo minimo richiesto per il finanziamento dell’intervento progettuale proposto;
- isporre nella propria organizzazione, prima dell’avvio del progetto e per tutta la durata del progetto ammesso a finanziamento, delle seguenti figure professionali:
(i) nr. 1 figura professionale con qualifica Chief Innovation Officer, individuata quale componente del team di lavoro proposto per la realizzazione della progettualità;
(ii) nr. 1 figura professionale con qualifica Digital Marketing Specialist, individuata quale componente del team di lavoro proposto per la realizzazione della progettualità;
(iii) nr. 1 figura professionale con qualifica Digital Art Director, individuata quale componente del team di lavoro proposto per la realizzazione della progettualità;
(iv) nr. 1 figura professionale con qualifica Digital Media Planner Specialist, individuata quale componente del team di lavoro proposto per la realizzazione della progettualità;
(v) nr. 1 figura professionale con qualifica Social Media Manager, individuata quale componente del team di lavoro proposto per la realizzazione della progettualità.
A tal fine, in fase di presentazione della partecipazione, dovranno essere presentati curricula vitae anonimi, da cui si evinca il rispetto dei requisiti minimi professionali.
Le proposte progettuali possono pervenire da parte di:
- Soggetti che partecipano in forma singola,
- Soggetti che partecipano in forma aggregata, quali raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.), consorzi ordinari, reti di imprese, GEIE, consorzi di cooperative, imprese artigiane e consorzi stabili.
I Soggetti partecipanti in forma aggregata potranno avere una struttura esclusivamente privata oppure mista pubblico/privata. In quest’ultimo caso, il Soggetto pubblico partecipante potrà essere partner dell’iniziativa ma non potrà beneficiare di alcun compenso.
Resta fermo che il Soggetto co-finanziatore pubblico non può essere indicato quale mandatario.
Le aggregazioni dovranno essere in grado di elaborare progetti di comunicazione integrata tra più tipologie di media in un’ottica di rilancio della filiera turistica.
Il bonus marketing turismo parte:
- da 300.000 a 600.000 euro per ciascuno dei progetti puntuali, ovvero progetti che insistono su un’unica area tematica;
- da 600.000 euro a 900.000 euro per ciascuno dei progetti integrati, ovvero progetti che coinvolgono più aree tematiche.
Progetti finanziabili
Le proposte progettuali devono riguardare campagne di promozione turistica digitale ad alto valore aggiunto delle specificità italiane, con particolare riferimento ai mercati esteri, al fine di rinnovare l’attrazione dei flussi turistici nazionali ed internazionali nei confronti del sistema “Italia”.
Nel Piano di Progetto, i Soggetti proponenti devono dare evidenza degli obiettivi strategici che si intende raggiungere con la progettualità proposta e delle attività che a tal fine si intende
implementare, quali:
- estendere la stagione turistica (“turismo tutto l’anno”);
- essere competitivo per i mercati esteri;
- essere diretto verso un turismo di qualità, secondo una logica di profilazione e di innovazione. Stante questi obiettivi, i principali target, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono:
- turismo attivo/sportivo;
- turismo culturale;
- turismo enogastronomico;
- turismo “bleisure”.
I progetti proposti devono essere conclusi entro il mese di dicembre 2022.
Cosa finanzia il bonus marketing turismo
In generale, possono rientrare nel contributo le spese sostenute strettamente connesse allo svolgimento delle attività previste nel Piano di Progetto e provate da adeguata documentazione.
Nel dettaglio sono ammissibili le spese sostenute per:
- strategia di comunicazione e promozione digitale;
- attività di analisi e studio di target turistici specifici per la creazione di progetti innovativi di promozione digitale;
- materiale di documentazione e informazione promozionale;
- realizzazione e sviluppo di contenuti digitali innovativi;
- servizi necessari ad operazioni nei limiti strettamente connessi alla realizzazione dell’iniziativa (es. spese di viaggio e soggiorno);
- attività di inserzionismo digitale per campagne display sia in ambienti web che negli ambienti social e promozione sui motori di ricerca;
- miglioramento della promozione digitale e commercializzazione digitale;
- servizi di consulenza specialistica;
- progettazione e sviluppo di applicazioni (web, mobile, social, ecc.) finalizzate ad attività di promozione e comunicazione nazionale ed internazionale;
- progettazione, realizzazione e gestione di attività di comunicazione e di marketing digitale.
Gli interessati possono presentare istanza entro e non oltre le ore 23.00 del giorno 19 aprile 2022, secondo le modalità previste nell’Avviso pubblicato sul sito di Enit, inoltrando la documentazione, all’indirizzo pianopromozione2020_CFP@cert.enit.it e indicando nell’oggetto “Avviso Pubblico per la concessione di contributi in attuazione del Piano di Promozione 2020”.
La documentazione trasmessa dovrà essere firmata digitalmente dal titolare/rappresentante legale del Soggetto richiedente o suo procuratore
Ai fini della partecipazione al bando, i Soggetti richiedenti dovranno elaborare un Piano di Progetto che tenga conto delle informazioni, delle caratteristiche minime e degli obiettivi che sono dettagliatamente indicati nell’avviso pubblico.