Ace Innovativa o Super ACE per il 2021: le principali caratteristiche
Con il D.L. Sostegni Bis si è assistito ad un rafforzamento di tale agevolazione: in particolare, l’art. 19, c.2, del D.L. 73/2021, ha introdotto la “Super Ace o Ace Innovativa” secondo cui: “Nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, l'aliquota percentuale di cui alla lettera b) del comma 287 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' pari al 15 per cento. Nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, gli incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo d'imposta. Ai fini del presente comma la variazione in aumento del capitale proprio rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro indipendentemente dall'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio”.
Con l’obiettivo di sostenere le imprese all’interno di un contesto economico reso difficile dal perdurare della pandemia, il Sostegni Bis ha inoltre previsto la facoltà di fruire di un credito di imposta - anticipando così il beneficio fiscale derivante dall’agevolazione - ottenuto a partire dal rendimento nozionale calcolato con l’aliquota del 15% alla quale sono applicate le aliquote di cui agli art. 11 e 77 del TUIR (dPR 917/1986) ossia le aliquote Ires ed Irap.
Per sintetizzare, le differenze rispetto all’agevolazione ACE ordinaria sono:
- l’arco temporale di riferimento poiché l’ACE Innovativa si riferisce esclusivamente al periodo fiscale 2021
- il calcolo del rendimento nozionale calcolato con l’applicazione della maggior aliquota del 15% (anziché del 1,3%)
- il limite massimo di 5 milioni di ...