Il limite biennale
Già il limite dei 2 (due) anni, non superabile nell'arco della vita lavorativa anche nel caso di godimento cumulativo di entrambi i genitori, è apparso controverso, nell’infausta ipotesi in cui il genitore abbia più di un figlio in condizione di handicap grave. Benché l’Inps propendesse per un’interpretazione restrittiva, la Suprema Corte - sposando un’interpretazione costituzionalmente orientata - ha sancito che il diritto al congedo per handicap grave debba essere inteso nel senso che il previsto limite biennale si riferisca a ciascun figlio che si trovi nella prevista situazione di bisogno, in modo da non lasciarne alcuno privo della necessaria assistenza che la legge è diretta ad assicurare (ex multiis: Cassazione civile sez. lav., 23/11/2020, n.26605).
I potenziali beneficiari del diritto
La norma oggi in vigore detta un rigido ordine gerarchico tra i possibili beneficiari del congedo, che non può essere alterato in base ad una libera scelta della persona disabile.
In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, infatti, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre, anche adottivi.
In caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi.
In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.
Il testo oggi in vigore dell'art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151 del 2001, come modificato dal d.lgs. n. 119 del 2011, ha ampliato la platea dei soggetti a cui tale diritto è riconosciuto, recependo gli interventi della giurisprudenza costituzionale, che con sentenza 18 luglio 2013, n. 203, ha definitivamente sancito ...