I legittimati passivi
Il caso che il Giudice è chiamato a risolvere tra origine dall’opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 63 disp. att. cod. civ. notificato dal Condominio all’utilizzatore del bene in forza di contratto di leasing; utilizzatore ritenuto dal Condominio effettivo proprietario tale atteggiandosi.
Il Tribunale Capitolino risolve con risolutezza la controversia e accoglie l’opposizione revocando il decreto per difetto di legittimazione passiva dell’utilizzatore del bene. La sentenza riporta l’orientamento della giurisprudenza di legittimità (tra le tante Cass. 17039/2007) per il quale: “tutti i rapporti interni, reali o obbligatori, che attengono alle cose comuni ed alla loro amministrazione -trovando titolo nei singoli diritti di proprietà individuali e collettiva – intercorrono tra i soli condomini e non possono coinvolgere terzi. Tale regola trova applicazione, in particolare, per i crediti derivanti dalle spese fatte per la gestione dei beni di proprietà comune che, dal lato passivo, sono a carico esclusivamente dei singoli condomini e non nei confronti del conduttore (al quale va equiparato l’utilizzatore dell’immobile) o comunque che occupa l’appartamento senza esserne il proprietario, non sussistendo nei suoi confronti azione diretta.”
La sentenza equipara l’utilizzatore al conduttore escludendo che possano essere legittimati passivi della richiesta per le spese di condominio e, richiamando una nota seppur datata pronuncia della Cassazione (Cass. 246/1994) per la quale:“tenuti a contribuire alle spese comuni, anche dopo l’entrata in vigore della legge sul c.d. equo canone, sono esclusivamente i proprietari delle varie porzioni di piano di un edificio, pur se locate, salvo il diritto ad esserne rimborsati (in parte) dai conduttori. Tra questi ultimi e il condominio, pertanto, non si instaura alcun rapporto che legittimi l’esercizio di azioni dirette verso gli uni da parte degli altri”.
Il Principio dell’apparenza