Il caso affrontato da Trib. Mi, sez. XIII, 12 gennaio 2022, n. 120.
La sentenza in esame affrontava il caso di una delibera assembleare di approvazione di un intervento di sostituzione dell’impianto di calore nelle sottocentrali termiche del supercondominio, a seguito di un suo grave malfunzionamento dovuto ad una cospicua perdita d’acqua nel lungo e tortuoso percorso delle tubature.
L’attore, dopo aver attivato il tentativo obbligatorio di mediazione (conclusosi con esito negativo a causa del mancato conferimento della delega all’amministratore per difetto di valida costituzione dell’assemblea), conveniva in giudizio il supercondominio per veder dichiarare nulla o annullabile la delibera assunta dall’assemblea per la posa in opera degli scambiatori di calore. Infatti, a suo dire, «l’assemblea avrebbe deliberato interventi di natura straordinaria che, in quanto tali, avrebbero imposto la previa convocazione e, quindi, la votazione di tutti i singoli condomini partecipanti e, non già, dei soli rappresentanti di essi che, ai sensi del terzo comma dell’art. 67 disp. att. cod. civ., debbono essere chiamati a deliberare esclusivamente in materia di gestione ordinaria delle parti comuni».
Il supercondominio convenuto si costituiva in giudizio e chiedeva di rigettare le domande attrici.
Il Tribunale di Milano respingeva le domande di parte attrice, e la condannava al pagamento delle spese di lite.
La sentenza.
Il Tribunale rigettava la domanda attorea dopo aver qualificato l’intervento oggetto di delibera assembleare come un’opera di manutenzione ordinaria.
Giungeva a tale conclusione in quanto gli elementi forniti dall’attore non erano inidonei a dimostrare la straordinarietà di tale intervento.
In primo luogo, appariva irrilevante che, nella lettera di convocazione dell’assemblea, l’amministratore avesse definito l’assemblea come straordinaria. Infatti, secondo il giudice meneghino, «un’assemblea, ancorché ...