Nella propria risposta, l’Agenzia delle Entrate rileva il fatto che la Federazione, nonostante non sia più presente nell’elenco Istat, risulti comunque ancora iscritta nell’indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi (Ipa).
Ed è proprio questo fatto che obbliga un ente ad applicare il regime della scissione dei pagamenti, in quanto l’iscrizione nell’Ipa garantisce certezza giuridica per i fornitori nel momento della fatturazione.
Nella risposta vengono richiamate diverse circolari, tra le quali la Circolare n. 27/E del 2017, con la quale viene precisato, altresì, che "Ai fini dell'esatta individuazione delle PA tenute ad applicare la scissione dei pagamenti occorre fare riferimento all'elenco pubblicato sul sito dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni, www.indicepa.gov.it (di seguito iPA)", ed è quindi motivo ed obbligo di applicazione dello split payment la presenza stessa in tale elenco.
La conclusione a cui è pervenuta l’Agenzia delle Entrate, pur partendo dal caso specifico di una Federazione sportiva nazionale, in realtà ha una portata ben più ampia perché di fatto riguarda qualunque ente che risulti iscritto nell’indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi (Ipa), alla data in cui un fornitore deve emettere fattura nei suoi confronti.
Pertanto, ai fini della corretta applicazione del regime della scissione dei pagamenti di cui all’articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972, per l’individuazione dei soggetti interessati da tale disciplina, occorre fare riferimento all’elenco Ipa pubblicato sul sito “www.indicepa.gov.it.